Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1701/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1701 della Commissione del 10 novembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 10/11/2020 In vigore dal: 10/11/2020 Documento ufficiale

Qual è la procedura di classificazione doganale per i prodotti in assortimento secondo il Regolamento UE 2020/1701 e come si determina il codice della nomenclatura combinata?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione UE 2020/1701 della Commissione europea del 10 novembre 2020 stabilisce le regole per la corretta classificazione di determinate merci nella nomenclatura combinata (NC), il sistema tariffario comune dell'Unione europea. Questo regolamento si applica a tutti gli operatori commerciali, importatori ed esportatori che devono dichiarare le merci alle autorità doganali degli Stati membri, garantendo un'applicazione uniforme delle tariffe doganali e delle misure commerciali. In pratica, il regolamento fornisce una tabella con descrizioni di prodotti specifici e il corrispondente codice NC da utilizzare, insieme alle motivazioni tecniche della classificazione basate sulle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata. Nel caso concreto illustrato nell'allegato, un assortimento composto da una cannuccia riutilizzabile in acciaio inossidabile e una spazzola di pulizia deve essere classificato nel codice NC 7323 93 00 (oggetti per uso domestico in acciaio inossidabile), poiché il componente principale che caratterizza l'insieme è il tubo, mentre la spazzola ha natura meramente accessoria. Aspetto rilevante per le aziende: le informazioni tariffarie vincolanti (ITB) già rilasciate che non conformi a questo regolamento possono continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, garantendo una transizione ordinata.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1701 della Commissione del 10 novembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1701 of 10 November 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

16.11.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 382/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1701 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2020 Per la Commissione A nome della president Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Designazione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) Prodotto presentato in un assortimento destinato alla vendita al dettaglio, imballato in un sacchetto di cotone nero, consistente in due articoli: — un tubo di acciaio inossidabile a sezione circolare di lunghezza di circa 21,5 cm e un diametro di circa 0,5 cm, munito di una serie di tacche che garantiscono una presa salda. È progettato per essere utilizzato come cannuccia riutilizzabile per bevande; — una spazzola ritorta di acciaio inossidabile di lunghezza di circa 20,2 cm e una testa di spazzola composta da setole di nylon avente un diametro di 0,5 cm. La spazzola è destinata a scorrere attraverso la cannuccia per pulirla dopo l’uso. Cfr. immagine ( *1 ) 7323 93 00 La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 7323 e 7323 93 00 . Il componente che conferisce all’insieme il suo carattere essenziale è il tubo, che può essere utilizzato come cannuccia riutilizzabile per bevande anche se non corredato della spazzola. D’altra parte la spazzola ha natura meramente accessoria. Le caratteristiche oggettive del prodotto (dimensioni specifiche, forma, grado di lavorazione, materiale idoneo agli alimenti, presenza di incavi lungo la circonferenza) lo rendono identificabile come prodotto finito (cannuccia per bevande) della voce 7323 . È pertanto esclusa la classificazione nelle voci 7304 o 7306 come tubo o profilato cavo in quanto il prodotto è un articolo finito specifico che rientra in un’altra voce. Di conseguenza il prodotto deve essere classificato nel codice NC 7323 93 00 come altro oggetto per uso domestico di acciaio inossidabile. ( *1 ) L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.

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Il Regolamento UE 2020/1701 è il riferimento normativo per la classificazione doganale nella nomenclatura combinata, applicabile a importatori, esportatori e operatori commerciali che devono determinare il codice NC corretto per le loro merci. Commercialisti, consulenti doganali e responsabili compliance aziendale lo consultano per questioni di tariffazione doganale, informazioni tariffarie vincolanti (ITB), regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e corretta dichiarazione delle merci in dogana.

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