Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1683 della Commissione del 2 ottobre 2019 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Crème d’Isigny (DOP)
Quali sono le modifiche approvate al disciplinare della Crème d'Isigny DOP e come si applicano agli operatori già attivi?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1683 approva modifiche non minori al disciplinare della Crème d'Isigny, una denominazione di origine protetta francese. Le modifiche riguardano principalmente i requisiti di alimentazione e pascolo delle vacche da latte, con disposizioni specifiche sulla disponibilità di prati, sulla percentuale minima di erba nella razione e sulla composizione del foraggio durante i diversi periodi dell'anno. Questi cambiamenti si applicano a tutti i produttori della crema, ma con un regime transitorio particolare.
La Francia ha concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2022 a dieci operatori che già commercializzavano legalmente il prodotto da almeno cinque anni prima della domanda di modifica. Sei di questi operatori si sono opposti ai requisiti più stringenti sui prati e sul pascolo, mentre altri due hanno contestato i vincoli sulla percentuale di erba nella razione. Nonostante queste opposizioni, la Commissione ha approvato le modifiche perché non sono state presentate dichiarazioni di opposizione formali a livello europeo entro i termini previsti.
Per i produttori interessati, il periodo transitorio rappresenta una finestra temporale durante la quale possono continuare a operare secondo le vecchie condizioni, permettendo loro di adeguarsi gradualmente ai nuovi standard. Dopo il 31 dicembre 2022, tutti gli operatori dovranno rispettare pienamente le nuove disposizioni del disciplinare per mantenere la certificazione DOP.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1683 della Commissione del 2 ottobre 2019 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Crème d’Isigny (DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1683 of 2 October 2019 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Crème d’Isigny (PDO))
Testo normativo
9.10.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 258/8
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1683 della Commissione
del 2 ottobre 2019
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Crème d’Isigny» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia volta all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Crème d’Isigny», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione
(
2
)
. La modifica comprende la variazione della denominazione da «Crème d’Isigny» a «Crème d’Isigny»/«Crème fraîche d’Isigny».
(2)
Con lettera del 16 ottobre 2017 le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che, a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, era stato concesso un periodo transitorio con scadenza al 31 dicembre 2022 a dieci operatori stabiliti nel loro territorio che soddisfano le condizioni del suddetto articolo, conformemente al decreto del 12 settembre 2017 relativo alla modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine protette «Beurre d’Isigny» e «Crème d’Isigny» pubblicato il 20 settembre 2017 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese. Con lettera del 26 settembre 2018 le medesime autorità hanno trasmesso il testo di un nuovo decreto del 30 agosto 2018 che modifica il decreto del 12 settembre 2017 e riporta i nominativi dei suddetti operatori. Nel corso della procedura nazionale di opposizione, tali operatori, che hanno commercializzato legalmente la «Crème d’Isigny» in modo continuativo almeno per i cinque anni che precedono la presentazione della domanda, avevano presentato opposizioni. Sei operatori si sono opposti alla seguente disposizione: «Le vacche in lattazione dispongono ciascuna di almeno 35 are di prati (naturali, temporanei o annuali) di cui almeno 20 are adibite a pascolo o almeno 10 are adibite a pascolo integrate con foraggiamento con erba.» Gli operatori in questione sono: GAEC des normandes (SIRET: 38531072700016), GAEC des Quesnel (SIRET: 41022988100011), GAEC du chalet (SIRET: 34005162200017), GAEC de la cour des mares (SIRET: 34897314000026), GAEC du hameau (SIRET: 38259121200016) e GAEC du petit flot (SIRET: 43783781800016). Due operatori hanno presentato opposizione alla seguente disposizione: «L’erba in forma fresca o conservata costituisce almeno il 40 % della razione di foraggio espressa in materia secca, in media durante i 7 mesi minimi di pascolo.» Gli operatori in questione sono: EARL des clôtures (SIRET: 51075733900013) e GAEC du Clos Roset (SIRET: 48310227300016). Due operatori hanno presentato opposizione alla seguente disposizione: «Nella razione giornaliera di foraggio, durante il resto dell’anno (fuori dal periodo di pascolo) la sua proporzione (l’erba in forma fresca o conservata) non deve essere inferiore al 20 % espressa in materia secca.» Gli operatori in questione sono: GAEC de la Ronchette (SIRET: 49754563200018) e GAEC du Village Culot.
(3)
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
(4)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
relativa alla denominazione «Crème d’Isigny» (DOP).
Articolo 2
La protezione concessa ai sensi dell’articolo 1 è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012 agli operatori che soddisfano le condizioni di tale articolo, a seguito dei decreti del 12 settembre 2017 e del 30 agosto 2018 relativi alla modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine protette «Beurre d’Isigny» e «Crème d’Isigny», pubblicati rispettivamente il 20 settembre 2017 e il 6 settembre 2018 nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica francese
.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2019
Per la Commissione
A nome del president
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (
GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1
).
(
3
)
GU C 176 del 22.5.2019, pag. 7
.
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Il Regolamento (UE) 1151/2012 disciplina i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, incluse le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP). Gli operatori del settore agroalimentare devono conoscere le procedure di modifica dei disciplinari, i periodi transitori previsti dall'articolo 15, paragrafo 4, e le modalità di opposizione secondo l'articolo 51 del regolamento quadro.
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