Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1667 della Commissione del 27 settembre 2019 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Cârnaţi de Pleşcoi (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1667 riguardo alla registrazione della denominazione "Cârnaţi de Pleşcoi"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1667 della Commissione europea, adottato il 27 settembre 2019, registra la denominazione "Cârnaţi de Pleşcoi" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questa registrazione riguarda un prodotto a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di origine rumena, che acquisisce così protezione legale a livello europeo. La registrazione è avvenuta secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo che la domanda presentata dalla Romania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale e nessuno Stato membro ha presentato opposizione entro i termini previsti. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, garantendo che solo i produttori autorizzati nella zona geografica di Pleşcoi possono utilizzare questa denominazione.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1667 della Commissione del 27 settembre 2019 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Cârnaţi de Pleşcoi (IGP)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1667 of 27 September 2019 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications Cârnaţi de Pleşcoi (PGI)
Testo normativo
4.10.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 255/5
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1667 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2019
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Cârnaţi de Pleşcoi» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Cârnaţi de Pleşcoi» presentata dalla Romania è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Cârnaţi de Pleşcoi» deve essere registrata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Cârnaţi de Pleşcoi» (IGP) è registrata.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2019
Per la Commissione
A nome del president
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 185 del 29.5.2019, pag. 14
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2019/1667 è lo strumento normativo per la registrazione di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Denominazioni di Origine Protette (DOP) nel quadro del Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Produttori, esportatori e operatori del settore agroalimentare devono conoscere le regole sulla protezione geografica, la procedura di opposizione e la classificazione dei prodotti per garantire conformità normativa e tutela della proprietà intellettuale.
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