Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1630 della Commissione, del 24 ottobre 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Lička janjetina» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1630 riguardo alla registrazione della denominazione "Lička janjetina"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1630 della Commissione europea, del 24 ottobre 2018, registra la denominazione "Lička janjetina" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questa registrazione riguarda un prodotto alimentare della categoria "Carni fresche (e frattaglie)" ed è stata richiesta dalla Croazia secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. La registrazione avviene in seguito alla pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale e all'assenza di dichiarazioni di opposizione da parte di terzi entro il termine previsto. In pratica, ciò significa che solo i produttori situati nella regione geografica di Lika (in Croazia) potranno utilizzare questa denominazione per commercializzare la loro carne ovina, garantendo ai consumatori l'autenticità e la provenienza del prodotto. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1630 della Commissione, del 24 ottobre 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Lička janjetina» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1630 of 24 October 2018 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Lička janjetina’ (PGI))
Testo normativo
31.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 272/16
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1630 DELLA COMMISSIONE
del 24 ottobre 2018
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Lička janjetina» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Lička janjetina» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Lička janjetina» deve essere registrata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Lička janjetina» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 153 del 2.5.2018, pag. 11
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2018/1630 rappresenta un atto di esecuzione nel sistema delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e delle Denominazioni di Origine Protette (DOP), disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Operatori del settore agroalimentare, importatori e distributori devono conoscere le regole sulla tracciabilità, l'etichettatura e la commercializzazione di prodotti IGP, nonché i vincoli territoriali e i disciplinari di produzione che caratterizzano questa protezione geografica.
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