Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1615/2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1615 della Commissione, del 22 ottobre 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Lucanica di Picerno» (IGP)

Pubblicato: 22/10/2018 In vigore dal: 22/10/2018 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1615 riguardo alla "Lucanica di Picerno"?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1615 della Commissione europea, del 22 ottobre 2018, registra la denominazione "Lucanica di Picerno" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questa registrazione segue la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 e avviene dopo che l'Italia ha presentato la domanda di registrazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, senza che fossero state presentate opposizioni entro i termini previsti.

La "Lucanica di Picerno" è classificata come prodotto della classe 1.2 (Prodotti a base di carne cotti, salati, affumicati ecc.) e identifica un prodotto alimentare tradizionale originario di Picerno, in Italia. L'IGP garantisce che il prodotto possieda una reputazione, una notorietà e caratteristiche qualitative legate essenzialmente all'origine geografica, anche se non tutte le fasi di produzione devono necessariamente avvenire nella zona geografica delimitata.

Per i produttori e i commercianti, questa registrazione comporta il diritto esclusivo di utilizzare la denominazione "Lucanica di Picerno" secondo le specifiche tecniche del disciplinare di produzione. Ciò protegge il prodotto dalla contraffazione e dall'uso improprio da parte di concorrenti, garantendo ai consumatori l'autenticità e la tracciabilità del prodotto.

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, creando un quadro normativo uniforme per la commercializzazione e la protezione di questo prodotto tradizionale italiano nel mercato europeo.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1615 della Commissione, del 22 ottobre 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Lucanica di Picerno» (IGP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1615 of 22 October 2018 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Lucanica di Picerno’) (PGI)

Testo normativo

29.10.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1615 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2018 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Lucanica di Picerno» (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Lucanica di Picerno» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 2 ) . (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Lucanica di Picerno» deve essere registrata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La denominazione «Lucanica di Picerno» (IGP) è registrata. La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2018 Per la Commissione, a nome del presidente Phil HOGAN Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 153 del 2.5.2018, pag. 15 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ).

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Il Regolamento (UE) 2018/1615 riguarda la registrazione di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Denominazioni di Origine Protette (DOP) secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012, disciplinando i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Aziende produttrici, consorzi di tutela e operatori commerciali devono conoscere le norme sulla tracciabilità, il disciplinare di produzione, i diritti di proprietà intellettuale e le modalità di utilizzo della denominazione protetta per evitare violazioni e contraffattazioni nel mercato europeo.

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