Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1595/2024

Regolamento (UE) 2024/1595 della Commissione, del 5 giugno 2024, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) 2023/1783 per quanto riguarda la disposizione transitoria sull'applicabilità del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio a determinate sostanze attive

Pubblicato: 05/06/2024 In vigore dal: 05/06/2024 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento UE 2024/1595 in merito alle sostanze attive e ai residui di antiparassitari?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2024/1595 è una rettifica tecnica del Regolamento UE 2023/1783, pubblicata il 6 giugno 2024, che corregge errori nelle versioni linguistiche (ceca, italiana, spagnola e tedesca) riguardanti una disposizione transitoria. In pratica, il regolamento stabilisce che per quattro sostanze attive specifiche (denatonio benzoato, diuron, metomil e teflubenzurone), continua ad applicarsi la normativa precedente sui livelli massimi di residui di antiparassitari per i prodotti ottenuti o importati nell'Unione prima dell'8 aprile 2024. Questo significa che i prodotti alimentari e i mangimi contenenti queste sostanze, se già in commercio prima di tale data, non devono rispettare immediatamente i nuovi limiti di residui introdotti dal Regolamento 2023/1783. La rettifica è necessaria perché le versioni linguistiche originali contenevano un errore nell'elenco delle sostanze interessate dalla disposizione transitoria, creando confusione interpretativa tra gli operatori del settore agroalimentare e delle autorità di controllo.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2024/1595 della Commissione, del 5 giugno 2024, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) 2023/1783 per quanto riguarda la disposizione transitoria sull'applicabilità del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio a determinate sostanze attive EN: Commission Regulation (EU) 2024/1595 of 5 June 2024 correcting certain language versions of Regulation (EU) 2023/1783 as regards the transitional provision on the applicability of Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council to certain active substances

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1595 6.6.2024 REGOLAMENTO (UE) 2024/1595 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2024 che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) 2023/1783 per quanto riguarda la disposizione transitoria sull'applicabilità del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio a determinate sostanze attive (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Le versioni in lingua ceca, italiana, spagnola e tedesca del regolamento (UE) 2023/1783 della Commissione ( 2 ) contengono un errore nell'articolo 2 per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive in e su determinati prodotti alle quali si applica la disposizione transitoria di tale articolo. (2) Il considerando 10 del regolamento (UE) 2023/1783 espone le ragioni alla base della disposizione transitoria di cui all'articolo 2 di tale regolamento. Le versioni in lingua spagnola e tedesca di tale considerando contengono lo stesso errore dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/1783. (3) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua ceca, italiana, spagnola e tedesca del regolamento (UE) 2023/1783. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche. (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, espresso prima dell'adozione del regolamento (UE) 2023/1783, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) 2023/1783 è così rettificato: 1) (non riguarda la versione italiana) 2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Per quanto riguarda le sostanze attive denatonio benzoato, diuron, metomil e teflubenzurone in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima dell'8 aprile 2024.». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) 2023/1783 della Commissione, del 15 settembre 2023, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di denatonio benzoato, diuron, etossazolo, metomil e teflubenzurone in o su determinati prodotti ( GU L 229 del 18.9.2023, pag. 63 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1783/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1595/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 1595/2024 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Regolamento UE 2024/1595 riguarda i livelli massimi di residui (MRL) di antiparassitari secondo il Regolamento CE 396/2005, disciplinando la transizione normativa per denatonio benzoato, diuron, metomil e teflubenzurone. Operatori del settore agroalimentare, importatori e autorità fitosanitarie devono consultarlo per comprendere l'applicabilità delle norme sui residui di pesticidi e la conformità dei prodotti alle disposizioni transitorie.

Normative correlate

Regolamento UE 1963/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026,…
Regolamento UE 1961/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026,…
Regolamento UE 1929/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1904/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1926/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1928/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1925/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1925 della Commissione, del 6 agosto 2026, …
Regolamento UE 1914/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, …

Altre normative del 2024

Zone logistiche semplificate (ZLS) – credito d'imposta – art. 13 del d.l. n. 60 del 2024 … Interpello AdE 60 Concordato preventivo biennale – imprenditore individuale – acquisto d'azienda – causa di… Interpello AdE 13 Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a tempo indeterm… Provvedimento AdE 407414 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentate a 148, p… Provvedimento AdE 226940 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il modello F24… Risoluzione AdE 131 Integrazione della composizione della segreteria della Commissione di esperti per gli Ind… Provvedimento AdE 13 Investimenti in beni strumentali – Irregolarità invio comunicazioni ex articolo 6 del dec… Interpello AdE 39 Società in accomandita semplice – decesso dei soci – accomandante e accomandatario – impu… Interpello AdE 192

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, relativo a… 1930/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1927 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante i… 1927/2026 Regolamento delegato (UE) 2026/1913 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante una mi… 1913/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 della Commissione, del 29 luglio 2026, che modif… 1872/2026 Regolamento (UE) 2026/1828 della Commissione, del 28 luglio 2026, che modifica il regolam… 1828/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1899 della Commissione, del 28 luglio 2026, recante i… 1899/2026
Vedi tutti i Regolamento UE →