Regolamento (UE) 2024/1595 della Commissione, del 5 giugno 2024, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) 2023/1783 per quanto riguarda la disposizione transitoria sull'applicabilità del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio a determinate sostanze attive
Cosa stabilisce il Regolamento UE 2024/1595 in merito alle sostanze attive e ai residui di antiparassitari?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2024/1595 è una rettifica tecnica del Regolamento UE 2023/1783, pubblicata il 6 giugno 2024, che corregge errori nelle versioni linguistiche (ceca, italiana, spagnola e tedesca) riguardanti una disposizione transitoria. In pratica, il regolamento stabilisce che per quattro sostanze attive specifiche (denatonio benzoato, diuron, metomil e teflubenzurone), continua ad applicarsi la normativa precedente sui livelli massimi di residui di antiparassitari per i prodotti ottenuti o importati nell'Unione prima dell'8 aprile 2024. Questo significa che i prodotti alimentari e i mangimi contenenti queste sostanze, se già in commercio prima di tale data, non devono rispettare immediatamente i nuovi limiti di residui introdotti dal Regolamento 2023/1783. La rettifica è necessaria perché le versioni linguistiche originali contenevano un errore nell'elenco delle sostanze interessate dalla disposizione transitoria, creando confusione interpretativa tra gli operatori del settore agroalimentare e delle autorità di controllo.
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Riferimento normativo
Regolamento (UE) 2024/1595 della Commissione, del 5 giugno 2024, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) 2023/1783 per quanto riguarda la disposizione transitoria sull'applicabilità del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio a determinate sostanze attive
EN: Commission Regulation (EU) 2024/1595 of 5 June 2024 correcting certain language versions of Regulation (EU) 2023/1783 as regards the transitional provision on the applicability of Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council to certain active substances
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1595
6.6.2024
REGOLAMENTO (UE) 2024/1595 DELLA COMMISSIONE
del 5 giugno 2024
che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) 2023/1783 per quanto riguarda la disposizione transitoria sull'applicabilità del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio a determinate sostanze attive
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio
(
1
)
, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Le versioni in lingua ceca, italiana, spagnola e tedesca del regolamento (UE) 2023/1783 della Commissione
(
2
)
contengono un errore nell'articolo 2 per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive in e su determinati prodotti alle quali si applica la disposizione transitoria di tale articolo.
(2)
Il considerando 10 del regolamento (UE) 2023/1783 espone le ragioni alla base della disposizione transitoria di cui all'articolo 2 di tale regolamento. Le versioni in lingua spagnola e tedesca di tale considerando contengono lo stesso errore dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/1783.
(3)
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua ceca, italiana, spagnola e tedesca del regolamento (UE) 2023/1783. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
(4)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, espresso prima dell'adozione del regolamento (UE) 2023/1783,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2023/1783 è così rettificato:
1)
(non riguarda la versione italiana)
2)
l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Per quanto riguarda le sostanze attive denatonio benzoato, diuron, metomil e teflubenzurone in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima dell'8 aprile 2024.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2023/1783 della Commissione, del 15 settembre 2023, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di denatonio benzoato, diuron, etossazolo, metomil e teflubenzurone in o su determinati prodotti (
GU L 229 del 18.9.2023, pag. 63
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1783/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1595/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2024/1595 riguarda i livelli massimi di residui (MRL) di antiparassitari secondo il Regolamento CE 396/2005, disciplinando la transizione normativa per denatonio benzoato, diuron, metomil e teflubenzurone. Operatori del settore agroalimentare, importatori e autorità fitosanitarie devono consultarlo per comprendere l'applicabilità delle norme sui residui di pesticidi e la conformità dei prodotti alle disposizioni transitorie.
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