Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1538 della Commissione del 16 ottobre 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento UE 2020/1538 riguardo alla registrazione del Pampepato di Terni?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1538 della Commissione europea del 16 ottobre 2020 registra il nome "Pampepato di Terni"/"Panpepato di Terni" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo significa che il prodotto, classificato nella categoria dei prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria, acquisisce una protezione legale a livello europeo che garantisce l'autenticità della sua origine geografica. La registrazione è avvenuta a seguito della domanda presentata dall'Italia e della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, senza che fossero state presentate opposizioni entro i termini previsti. Per le aziende produttrici situate nella zona di Terni, questa protezione consente di utilizzare ufficialmente la denominazione IGP sui prodotti, garantendo ai consumatori l'autenticità e la provenienza geografica del Pampepato. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1538 della Commissione del 16 ottobre 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1538 of 16 October 2020 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Pampepato di Terni’/‘Panpepato di Terni’ (PGI))
Testo normativo
23.10.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 353/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1538 DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 2020
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. — Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 217 dell’1.7.2020, pag. 33
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento UE 2020/1538 riguarda la protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine protette (DOP), strumenti fondamentali per la tutela dei prodotti agroalimentari europei. Le aziende che producono il Pampepato di Terni possono ora utilizzare questa certificazione per scopi commerciali e di marketing, beneficiando della protezione contro l'uso non autorizzato della denominazione. Questo regime di qualità, disciplinato dal Regolamento UE 1151/2012, rappresenta un valore aggiunto per i produttori locali e una garanzia di tracciabilità per i consumatori.
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