Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1536/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1536 della Commissione, del 29 luglio 2025, che definisce la procedura relativa alla mobilitazione della capacità di emergenza rafforzata della task force sanitaria dell'UE

Pubblicato: 29/07/2025 In vigore dal: 29/07/2025 Documento ufficiale

Qual è la procedura per mobilitare la capacità di emergenza rafforzata della task force sanitaria dell'UE e chi può richiederla?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1536 stabilisce il procedimento attraverso il quale l'Unione europea può attivare risorse straordinarie della task force sanitaria dell'UE (EUHTF) in caso di emergenze sanitarie pubbliche di livello unionale. La procedura si applica quando la Commissione europea riconosce ufficialmente un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione secondo il regolamento (UE) 2022/2371. La mobilitazione richiede l'accordo congiunto di almeno due Stati membri e della Commissione europea, che presentano una richiesta formale all'ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie). Una volta attivata, la capacità di emergenza rafforzata mette a disposizione esperti specializzati che possono essere inviati negli Stati membri richiedenti o fornire supporto a distanza per affrontare l'emergenza sanitaria. L'ECDC coordina le richieste di assistenza degli Stati membri, valuta le priorità in base alle necessità e alle risorse disponibili, e monitora continuamente le attività attraverso relazioni mensili al comitato per la sicurezza sanitaria e alla Commissione.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1536 della Commissione, del 29 luglio 2025, che definisce la procedura relativa alla mobilitazione della capacità di emergenza rafforzata della task force sanitaria dell'UE EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1536 of 29 July 2025 setting out the procedure concerning the mobilisation of the enhanced emergency capacity of the EU Health Task Force

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1536 30.7.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1536 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2025 che definisce la procedura relativa alla mobilitazione della capacità di emergenza rafforzata della task force sanitaria dell'UE (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ( 1 ) , in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ("ECDC") ha istituito la task force sanitaria dell'UE ("EUHTF"), che comprende una capacità permanente e una capacità di emergenza rafforzata per sostenere la prevenzione delle epidemie e la preparazione e la risposta alle stesse. (2) La capacità permanente coordina tutte le attività dell'EUHTF e ne gestisce le procedure, le modalità di lavoro, gli obiettivi, i compiti e la pianificazione annuale del lavoro. La capacità di emergenza rafforzata serve a sfruttare al massimo tutte le risorse dell'EUHTF, vale a dire sia la capacità permanente che il gruppo di esperti, per agevolare la risposta a un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione. (3) Se la Commissione riconosce un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , la capacità di emergenza rafforzata deve essere mobilitata su richiesta congiunta degli Stati membri e della Commissione. Tale mobilitazione dovrebbe essere effettuata dall'ECDC. (4) La mobilitazione della capacità di emergenza rafforzata mira ad agevolare la risposta dell'EUHTF durante un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione attraverso il coinvolgimento degli esperti dell'EUHTF in aggiunta alla capacità permanente e la loro assistenza agli Stati membri che ne fanno richiesta. Tale assistenza può comprendere l'invio di esperti dell'EUHTF in tali Stati membri o il sostegno a distanza. (5) Durante un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero consultarsi in seno al comitato per la sicurezza sanitaria di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2371 sulla necessità di richiedere la mobilitazione della capacità di emergenza rafforzata. (6) Una volta mobilitata la capacità di emergenza rafforzata, ogni Stato membro dovrebbe poter presentare una richiesta di assistenza all'ECDC. L'ECDC dovrebbe informare il comitato per la sicurezza sanitaria e la Commissione in merito alle richieste di assistenza ricevute dagli Stati membri. (7) L'ECDC dovrebbe informare periodicamente il comitato per la sicurezza sanitaria e la Commissione in merito ai principali risultati delle attività svolte dalla capacità di emergenza rafforzata in assistenza agli Stati membri. (8) La procedura di cui al presente regolamento è conforme al parere del comitato per le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   A seguito del riconoscimento di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2371, gli Stati membri e la Commissione si consultano in seno al comitato per la sicurezza sanitaria di cui all'articolo 4 del medesimo regolamento al fine di valutare la necessità di richiedere la mobilitazione della capacità di emergenza rafforzata. 2.   Se almeno due Stati membri e la Commissione concordano sulla necessità di richiedere la mobilitazione della capacità di emergenza rafforzata, la Commissione presenta senza indugio una richiesta congiunta di mobilitazione all'ECDC e ne informa le altre agenzie competenti dell'Unione e gli Stati membri attraverso il comitato per la sicurezza sanitaria. Articolo 2 1.   A seguito del ricevimento della richiesta congiunta conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, l'ECDC mobilita la capacità di emergenza rafforzata e informa senza indugio tutti gli Stati membri attraverso il comitato per la sicurezza sanitaria in merito alle modalità pratiche per la presentazione all'ECDC delle richieste di assistenza degli esperti dell'EUHTF. 2.   L'ECDC informa il comitato per la sicurezza sanitaria e la Commissione in merito alle richieste di assistenza degli esperti dell'EUHTF presentate dagli Stati membri. L'ECDC valuta le necessità di assistenza e si coordina con la Commissione e con il comitato per la sicurezza sanitaria per stabilire l'ordine di priorità delle richieste ricevute, tenendo conto delle necessità degli Stati membri che hanno richiesto assistenza e delle risorse dell'EUHTF. Articolo 3 La mobilitazione della capacità di emergenza rafforzata termina con la fine dell'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione durante la quale è stata mobilitata. Articolo 4 L'ECDC monitora tutte le attività svolte dalla capacità di emergenza rafforzata e prepara relazioni mensili per il comitato per la sicurezza sanitaria e la Commissione sui principali risultati di tali attività. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/851/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE ( GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2371/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1536/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 1536/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La normativa riguarda la mobilitazione della capacità di emergenza rafforzata dell'EUHTF, la richiesta congiunta di almeno due Stati membri e della Commissione, e il ruolo dell'ECDC nella gestione delle emergenze sanitarie transfrontaliere. Professionisti della sanità pubblica e funzionari delle autorità sanitarie nazionali consultano questo regolamento per comprendere le procedure di attivazione degli esperti dell'Unione, la prioritizzazione delle richieste di assistenza e il coordinamento attraverso il comitato per la sicurezza sanitaria durante crisi epidemiologiche.

Normative correlate

Regolamento UE 1963/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026,…
Regolamento UE 1961/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026,…
Regolamento UE 1929/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1904/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1926/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1928/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1925/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1925 della Commissione, del 6 agosto 2026, …
Regolamento UE 1914/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, …

Altre normative del 2025

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’importo d… Risoluzione AdE 84 Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’area dei fun… Provvedimento AdE 246924 IRES e IRAP – errori contabili rilevanti – costo – mancata rilevazione – art. 4 del d.lgs… Interpello AdE 192 Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle modalità a… Provvedimento AdE 917 Novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, delle magg… Circolare 199 Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e deg… Decreto Ministeriale 223 Sismabonus acquisti – fruizione da parte di acquirenti che stipuleranno gli atti di compr… Interpello AdE 63 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° apr… Decreto del Presidente del Consiglio 222

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, relativo a… 1930/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1927 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante i… 1927/2026 Regolamento delegato (UE) 2026/1913 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante una mi… 1913/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 della Commissione, del 29 luglio 2026, che modif… 1872/2026 Regolamento (UE) 2026/1828 della Commissione, del 28 luglio 2026, che modifica il regolam… 1828/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1899 della Commissione, del 28 luglio 2026, recante i… 1899/2026
Vedi tutti i Regolamento UE →