Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1533 della Commissione del 15 ottobre 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette«Limone dell’Etna» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento UE 2020/1533 riguardo alla registrazione del "Limone dell'Etna"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1533 della Commissione europea, pubblicato il 22 ottobre 2020, registra ufficialmente il nome "Limone dell'Etna" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro europeo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Questo atto normativo si applica ai limoni coltivati nella zona dell'Etna in Sicilia e rappresenta il riconoscimento formale della loro provenienza geografica e delle caratteristiche qualitative associate al territorio. La registrazione è avvenuta a seguito della domanda presentata dall'Italia secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, senza che fossero state presentate opposizioni durante il periodo di pubblicazione. Il prodotto rientra nella classe 1.6 (Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati) e il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, divenendo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1533 della Commissione del 15 ottobre 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette[«Limone dell’Etna» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1533 of 15 October 2020 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Limone dell’Etna’ (PGI))
Testo normativo
22.10.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 351/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1533 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2020
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette[«Limone dell’Etna» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Limone dell’Etna» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Limone dell’Etna» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Limone dell’Etna» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 204 del 18.6.2020, pag. 24
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento UE 2020/1533 è il riferimento normativo per la protezione geografica dei prodotti agroalimentari, specificamente per l'Indicazione Geografica Protetta (IGP) e la Denominazione di Origine Protetta (DOP). Produttori, esportatori e commercianti di limoni dell'Etna devono conformarsi a questo regolamento per utilizzare legittimamente la denominazione protetta, mentre consulenti agroalimentari e uffici doganali lo consultano per verificare l'autenticità e la tracciabilità dei prodotti a denominazione geografica protetta.
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