Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1531/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1531 della Commissione del 18 luglio 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako» (DOP)

Pubblicato: 18/07/2023 In vigore dal: 18/07/2023 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento UE 2023/1531 sulla registrazione del "Bulgarsko kiselo mlyako" e quali sono le implicazioni per i produttori?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1531 della Commissione europea del 18 luglio 2023 registra il nome "Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako" come Denominazione di Origine Protetta (DOP). Si applica a un prodotto lattiero-caseario bulgaro, specificamente uno yogurt tradizionale, classificato nella categoria 1.4 "Altri prodotti di origine animale" secondo la normativa UE sui regimi di qualità. La registrazione avviene a seguito della pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e dell'assenza di opposizioni entro i termini previsti dall'articolo 51 del Regolamento (UE) n. 1151/2012.

Per i produttori e le aziende del settore alimentare, questa registrazione comporta che solo i produttori ubicati nella regione bulgara di origine possono utilizzare questa denominazione, garantendo protezione contro l'uso non autorizzato in tutta l'UE. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Ciò significa che i produttori non bulgari non potranno commercializzare prodotti con questa denominazione, mentre i produttori legittimi beneficiano di una protezione legale rafforzata e di un valore aggiunto commerciale derivante dalla certificazione di origine.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1531 della Commissione del 18 luglio 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako» (DOP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1531 of 18 July 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako’ (PDO))

Testo normativo

25.7.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 186/19 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1531 DELLA COMMISSIONE del 18 luglio 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako» (DOP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako» presentata dalla Bulgaria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) . (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako» deve essere registrato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il nome «Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako» (DOP) è registrato. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2023 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 123 del 5.4.2023, pag. 32 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ).

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Il Regolamento UE 2023/1531 riguarda la protezione delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) nel settore agroalimentare, disciplinando i regimi di qualità dei prodotti agricoli secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012. Consulenti aziendali e operatori del settore food devono conoscere le norme sulla registrazione, i diritti esclusivi di utilizzo della denominazione, le procedure di opposizione e le sanzioni per uso non autorizzato di denominazioni protette.

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