Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1529 della Commissione del 14 ottobre 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Colatura di alici di Cetara» (DOP)
Cosa stabilisce il Regolamento UE 2020/1529 sulla "Colatura di alici di Cetara" e quali sono le implicazioni per i produttori?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1529 del 14 ottobre 2020 registra ufficialmente la "Colatura di alici di Cetara" come Denominazione di Origine Protetta (DOP) nel registro europeo. Questo significa che solo i produttori situati nella zona geografica di Cetara (in Campania) possono utilizzare questa denominazione per commercializzare il loro prodotto, garantendo ai consumatori l'autenticità e la qualità legata all'origine. La registrazione è avvenuta senza opposizioni da parte di altri Stati membri, dopo la pubblicazione della domanda italiana nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il prodotto rientra nella classe 1.7 (Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati) secondo la classificazione europea. Per i produttori, questa protezione rappresenta un vantaggio competitivo significativo, poiché consente di commercializzare il prodotto con una garanzia di origine e qualità riconosciuta a livello europeo, con diritto esclusivo all'uso della denominazione e protezione contro le contraffazioni.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1529 della Commissione del 14 ottobre 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Colatura di alici di Cetara» (DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1529 of 14 October 2020 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Colatura di alici di Cetara’ (PDO))
Testo normativo
21.10.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 349/3
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1529 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2020
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Colatura di alici di Cetara» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Colatura di alici di Cetara» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Colatura di alici di Cetara» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Colatura di alici di Cetara» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. — Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2020
Per la Commissione
A nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 208 del 22.6.2020, pag. 10
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento UE 2020/1529 disciplina le Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) secondo il Regolamento (UE) 1151/2012, rappresentando lo strumento principale per la tutela dei prodotti agroalimentari europei. Produttori, consorzi di tutela e operatori commerciali devono rispettare i disciplinari di produzione e le norme sulla tracciabilità per mantenere la certificazione, con implicazioni dirette su marchi, brevetti e diritti di proprietà intellettuale nel settore agroalimentare.
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