Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1529 della Commissione, dell'8 ottobre 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Cioccolato di Modica» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento UE 2018/1529 riguardo al Cioccolato di Modica?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1529 della Commissione europea, del 8 ottobre 2018, registra ufficialmente la denominazione "Cioccolato di Modica" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro europeo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Questo significa che il cioccolato prodotto secondo specifiche caratteristiche nella zona di Modica (in Sicilia) acquisisce una protezione legale a livello europeo. La registrazione è avvenuta a seguito della domanda presentata dall'Italia e della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, senza che fossero state presentate opposizioni entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il prodotto è classificato nella classe 2.2 "Cioccolato e prodotti derivati" secondo l'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, garantendo protezione contro l'uso non autorizzato della denominazione e tutela dei produttori legittimi.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1529 della Commissione, dell'8 ottobre 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cioccolato di Modica» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1529 of 8 October 2018 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Cioccolato di Modica’ (PGI))
Testo normativo
15.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 257/3
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1529 DELLA COMMISSIONE
dell'8 ottobre 2018
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cioccolato di Modica» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Cioccolato di Modica» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Cioccolato di Modica» deve essere registrata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Cioccolato di Modica» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.2. Cioccolato e prodotti derivati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 159 del 7.5.2018, pag. 32
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento UE 2018/1529 è il riferimento normativo per la protezione delle indicazioni geografiche protette (IGP) nel settore agroalimentare, specificamente per il Cioccolato di Modica. Aziende produttrici, associazioni di categoria e operatori commerciali nel settore alimentare consultano questa normativa per comprendere i diritti di proprietà intellettuale, i vincoli geografici di produzione e le modalità di commercializzazione dei prodotti con IGP. La registrazione comporta implicazioni fiscali e doganali rilevanti per chi commercia questi prodotti, nonché obblighi di tracciabilità e conformità alle specifiche tecniche stabilite nel disciplinare di produzione.
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