Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1519 della Commissione, del 18 luglio 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Kırkağaç Kavunu (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione UE 2025/1519 riguardo alla registrazione dell'indicazione geografica Kırkağaç Kavunu?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione UE 2025/1519 della Commissione europea, del 18 luglio 2025, iscrive ufficialmente l'indicazione geografica "Kırkağaç Kavunu" (DOP - Denominazione di Origine Protetta) nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione europea. Si applica ai meloni prodotti nella regione di Kırkağaç in Turchia e riguarda tutti gli operatori commerciali che intendono commercializzare questo prodotto nell'UE con la protezione dell'indicazione geografica. La registrazione è avvenuta a seguito di una domanda presentata dalla Turchia prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento UE 2024/1143, e nessuno Stato membro ha presentato opposizione durante il periodo di consultazione pubblica. In pratica, dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, solo i produttori della zona geografica designata potranno utilizzare la denominazione "Kırkağaç Kavunu" per i loro meloni, garantendo ai consumatori l'autenticità e la qualità del prodotto secondo gli standard stabiliti nel disciplinare di produzione.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1519 della Commissione, del 18 luglio 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Kırkağaç Kavunu (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1519 of 18 July 2025 on the registration of the geographical indication Kırkağaç Kavunu (PDO) in the Union register of geographical indications pursuant to Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1519
25.7.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1519 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2025
recante iscrizione dell’indicazione geografica «Kırkağaç Kavunu» (DOP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012
(
1
)
, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, la domanda di registrazione dell’indicazione geografica «Kırkağaç Kavunu» presentata dalla Turchia e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
.
(2)
Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di registrazione a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento.
(3)
È pertanto opportuno iscrivere l’indicazione geografica «Kırkağaç Kavunu» nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’indicazione geografica «Kırkağaç Kavunu» (DOP) è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2025
Per la Commissione
a nome della presidente
Christophe HANSEN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj
).
(
3
)
GU C, C/2025/1823, 24.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1823/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1519/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 1519/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Regolamento UE 2025/1519 è il riferimento normativo per la protezione delle indicazioni geografiche nel settore agroalimentare, disciplinando DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e specialità tradizionali garantite secondo il regolamento UE 2024/1143. Operatori commerciali, produttori agricoli e consulenti del settore agroalimentare lo consultano per comprendere i requisiti di registrazione, i diritti esclusivi di utilizzo della denominazione geografica e le procedure di opposizione alle domande di registrazione.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.