Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1508/2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1508 della Commissione, del 10 ottobre 2018, recante fissazione del coefficiente di deprezzamento da applicare per l'acquisto di latte scremato in polvere all'intervento pubblico nell'esercizio contabile 2019

Pubblicato: 10/10/2018 In vigore dal: 10/10/2018 Documento ufficiale

Qual è il coefficiente di deprezzamento da applicare per l'acquisto di latte scremato in polvere all'intervento pubblico nell'esercizio 2019?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2018/1508 fissa il coefficiente di deprezzamento che gli Stati membri devono applicare quando acquistano latte scremato in polvere nell'ambito dell'intervento pubblico. Il coefficiente stabilito è 0,21, da applicarsi al valore d'acquisto mensile del prodotto per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2018 e il 30 settembre 2019. Questo coefficiente rappresenta una percentuale di riduzione del valore di acquisto, calcolata sulla base della differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di smercio stimato del prodotto. La norma si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea e riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). Gli Stati membri devono notificare alla Commissione europea le spese determinate dall'applicazione di questo coefficiente tramite le dichiarazioni di spesa previste dalla normativa di esecuzione, garantendo così una corretta gestione e tracciabilità delle risorse pubbliche destinate all'intervento.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1508 della Commissione, del 10 ottobre 2018, recante fissazione del coefficiente di deprezzamento da applicare per l'acquisto di latte scremato in polvere all'intervento pubblico nell'esercizio contabile 2019 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1508 of 10 October 2018 fixing the depreciation coefficient to be applied when buying in skimmed milk powder under public intervention in the 2019 accounting year

Testo normativo

11.10.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 255/12 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1508 DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 2018 recante fissazione del coefficiente di deprezzamento da applicare per l'acquisto di latte scremato in polvere all'intervento pubblico nell'esercizio contabile 2019 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ( 1 ) , in particolare l'articolo 20, paragrafo 4, previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, considerando quanto segue: (1) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera e) del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione ( 2 ) disciplina il finanziamento del deprezzamento dei prodotti agricoli in giacenza all'intervento pubblico. (2) I punti 1, 2 e 3 dell'allegato V del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 stabiliscono il metodo di determinazione della percentuale di deprezzamento, da applicare sotto forma di coefficiente. La percentuale di deprezzamento al momento dell'acquisto dei prodotti agricoli corrisponde al massimo alla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di smercio stimato di ciascun prodotto in questione. Tale percentuale deve essere fissata per ogni prodotto prima dell'inizio dell'esercizio contabile. La Commissione può inoltre limitare il deprezzamento al momento dell'acquisto a una frazione della suddetta percentuale, frazione che non può essere inferiore al 70 % del deprezzamento totale. (3) Si dovrebbe quindi fissare il coefficiente per il latte scremato in polvere che gli Stati membri devono applicare ai valori d'acquisto mensili per l'esercizio contabile 2019. (4) Ai fini di una sana gestione delle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia, si dovrebbero notificare alla Commissione le spese determinate dall'applicazione dei coefficienti di deprezzamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per il latte scremato in polvere acquistato all'intervento pubblico e immagazzinato o preso in consegna dagli Stati membri tra il 1 o ottobre 2018 e il 30 settembre 2019, gli Stati membri applicheranno un coefficiente di deprezzamento di 0,21 al valore d'acquisto mensile del latte scremato in polvere. Articolo 2 Gli Stati membri notificano alla Commissione le spese determinate dall'applicazione dei coefficienti di deprezzamento di cui all'articolo 1 del presente regolamento tramite le dichiarazioni di spesa stabilite conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o ottobre 2018. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell'intervento pubblico ( GU L 255 del 28.8.2014, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza ( GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59 ).

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