Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1469 della Commissione del 6 ottobre 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Malostonska kamenica» (DOP)
Cosa stabilisce il Regolamento UE 2020/1469 riguardo alla registrazione della "Malostonska kamenica"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1469 della Commissione europea del 6 ottobre 2020 iscrive il nome "Malostonska kamenica" nel registro delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) dell'Unione europea. Si tratta di un prodotto croato appartenente alla categoria dei pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati. La registrazione è avvenuta secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo che la domanda presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale e nessuno Stato membro ha presentato opposizione entro i termini previsti. La DOP garantisce che il prodotto proviene da una specifica area geografica e possiede qualità e caratteristiche dovute essenzialmente a tale origine, proteggendo così i produttori locali dalla contraffazione e dai prodotti imitativi. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1469 della Commissione del 6 ottobre 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Malostonska kamenica» (DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1469 of 6 October 2020 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Malostonska kamenica’ (PDO))
Testo normativo
13.10.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 334/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1469 DELLA COMMISSIONE
del 6 ottobre 2020
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Malostonska kamenica» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Malostonska kamenica» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Malostonska kamenica» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Malostonska kamenica» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 204 del 18.6.2020, pag. 29
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento UE 2020/1469 disciplina la registrazione delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012, rappresentando lo strumento normativo di riferimento per la protezione dei prodotti agroalimentari e ittici a livello comunitario. Operatori del settore ittico, importatori, distributori e organismi di controllo devono consultare questa normativa per verificare l'autenticità dei prodotti DOP e rispettare i vincoli geografici e qualitativi imposti dalla registrazione.
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