Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1457/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1457 della Commissione del 1o settembre 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Szegedi tükörponty» (IGP)

Pubblicato: 01/09/2021 In vigore dal: 01/09/2021 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1457 riguardo alla registrazione di "Szegedi tükörponty"?

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Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1457 della Commissione europea, entrato in vigore il 1° settembre 2021, registra il nome "Szegedi tükörponty" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Si applica a un prodotto della categoria pesci, molluschi e crostacei freschi e loro derivati, presentato dall'Ungheria secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. La registrazione è avvenuta senza opposizioni da parte di altri Stati membri o soggetti interessati, dopo la pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per le aziende ungheresi e dell'UE che operano nel settore ittico, questa registrazione consente di utilizzare l'indicazione geografica "Szegedi tükörponty" per identificare e commercializzare il prodotto con protezione legale contro l'uso non autorizzato, garantendo ai consumatori l'autenticità dell'origine geografica e le caratteristiche qualitative associate.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1457 della Commissione del 1o settembre 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Szegedi tükörponty» (IGP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1457 of 1 September 2021 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Szegedi tükörponty’ (PGI))

Testo normativo

8.9.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 317/7 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1457 DELLA COMMISSIONE del 1 o settembre 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Szegedi tükörponty» (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Szegedi tükörponty» presentata dall’Ungheria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) . (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Szegedi tükörponty» deve essere registrato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il nome «Szegedi tükörponty» (IGP) è registrato. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o settembre 2021 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 194 del 21.5.2021, pag. 17 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ).

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Il Regolamento (UE) 2021/1457 riguarda la protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine protette (DOP), strumenti fondamentali per la tutela dei prodotti agroalimentari nell'Unione europea. Operatori commerciali, produttori e distributori devono conoscere le regole sulla registrazione, l'uso autorizzato e le sanzioni per contraffazione di IGP e DOP, nonché i requisiti di tracciabilità e certificazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1151/2012.

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