Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1427 della Commissione del 19 agosto 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Nagykörűi ropogós cseresznye» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1427 riguardo alla registrazione della "Nagykörűi ropogós cseresznye"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1427 della Commissione europea, pubblicato il 26 agosto 2022, registra il nome "Nagykörűi ropogós cseresznye" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Si tratta di un prodotto ungherese classificato nella categoria ortofrutticoli freschi o trasformati (classe 1.6). La registrazione è avvenuta secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo che la domanda presentata dall'Ungheria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale e nessuno Stato membro ha presentato opposizione entro i termini previsti. Questo significa che il prodotto beneficia della protezione del nome a livello europeo, impedendo ad altri produttori di utilizzare questa denominazione per prodotti simili. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1427 della Commissione del 19 agosto 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Nagykörűi ropogós cseresznye» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1427 of 19 August 2022 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Nagykörűi ropogós cseresznye’ (PGI))
Testo normativo
26.8.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 221/65
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1427 DELLA COMMISSIONE
del 19 agosto 2022
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Nagykörűi ropogós cseresznye» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Nagykörűi ropogós cseresznye» presentata dall’Ungheria è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Nagykörűi ropogós cseresznye» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Nagykörűi ropogós cseresznye» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 179 del 2.5.2022, pag. 16
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2022/1427 riguarda la registrazione di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Denominazioni di Origine Protette (DOP) secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012, disciplinando i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Produttori, esportatori e operatori commerciali nel settore agroalimentare devono conoscere le norme sulla protezione geografica, sulla tracciabilità dei prodotti e sulle limitazioni d'uso della denominazione registrata.
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