Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1416 della Commissione del 16 agosto 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1416 riguardo alla registrazione del "Finocchio di Isola Capo Rizzuto"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1416 della Commissione europea, pubblicato il 23 agosto 2022, registra il nome "Finocchio di Isola Capo Rizzuto" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questa registrazione si applica a un prodotto ortofrutticolo fresco o trasformato originario della zona di Isola Capo Rizzuto in Italia, conferendo protezione legale al nome a livello europeo. La registrazione è avvenuta secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda italiana e l'assenza di opposizioni durante il periodo di consultazione. Per i produttori e i commercianti della zona, questa protezione significa che solo i finocchi coltivati e lavorati secondo le specifiche tecniche della denominazione possono utilizzare il marchio IGP, garantendo ai consumatori l'autenticità e la qualità del prodotto. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1416 della Commissione del 16 agosto 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Finocchio di Isola Capo Rizzuto» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1416 of 16 August 2022 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Finocchio di Isola Capo Rizzuto’ (PGI))
Testo normativo
23.8.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 218/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1416 DELLA COMMISSIONE
del 16 agosto 2022
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Finocchio di Isola Capo Rizzuto» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Finocchio di Isola Capo Rizzuto» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 179 del 2.5.2022, pag. 19
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2022/1416 riguarda la protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine protette (DOP) secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012, strumenti fondamentali per tutelare i prodotti agroalimentari europei. Commercianti, produttori e consulenti agroalimentari consultano questa normativa per comprendere i requisiti di registrazione, le procedure di opposizione e i diritti esclusivi di utilizzo della denominazione geografica protetta.
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