Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1414/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1414 della Commissione del 1o ottobre 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Χοιρομέρι Πιτσιλιάς» (Hiromeri Pitsilias) (IGP)

Pubblicato: 01/10/2020 In vigore dal: 01/10/2020 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1414 riguardo alla registrazione di "Hiromeri Pitsilias"?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1414 della Commissione europea, pubblicato il 1° ottobre 2020, registra il nome "Χοιρομέρι Πιτσιλιάς" (Hiromeri Pitsilias) come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Si applica a un prodotto a base di carne (cotto, salato, affumicato ecc.) originario di Cipro, classificato nella categoria 1.2 dei prodotti a base di carne secondo la normativa UE. La registrazione è avvenuta a seguito della pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale e dell'assenza di dichiarazioni di opposizione entro i termini previsti dall'articolo 51 del Regolamento (UE) n. 1151/2012. In pratica, questo significa che solo i produttori della regione geografica di Hiromeri Pitsilias a Cipro potranno utilizzare questa denominazione per commercializzare il loro prodotto, garantendo ai consumatori l'autenticità e l'origine geografica. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1414 della Commissione del 1o ottobre 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Χοιρομέρι Πιτσιλιάς» (Hiromeri Pitsilias) (IGP) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1414 of 1 October 2020 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Χοιρομέρι Πιτσιλιάς’ (Hiromeri Pitsilias) (PGI)

Testo normativo

8.10.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 326/2 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1414 DELLA COMMISSIONE del 1 o ottobre 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Χοιρομέρι Πιτσιλιάς» (Hiromeri Pitsilias) (IGP) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Χοιρομέρι Πιτσιλιάς» (Hiromeri Pitsilias) presentata da Cipro è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) . (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Χοιρομέρι Πιτσιλιάς» (Hiromeri Pitsilias) deve essere registrato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il nome «Χοιρομέρι Πιτσιλιάς» (Hiromeri Pitsilias) (IGP) è registrato. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o ottobre 2020 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 202 del 16.6.2020, pag. 28 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ).

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Il Regolamento (UE) 2020/1414 riguarda la protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine protette (DOP) secondo il regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. Produttori e aziende agroalimentari cipriote devono rispettare i criteri di registrazione, tracciabilità e origine geografica per utilizzare legittimamente la denominazione "Hiromeri Pitsilias" nel commercio intra-UE e internazionale.

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