Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1405 della Commissione del 20 agosto 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Vanille de l'île de La Réunion» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1405 riguardo alla vaniglia di La Réunion?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1405 della Commissione europea, pubblicato il 20 agosto 2021, registra ufficialmente il nome "Vanille de l'île de La Réunion" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro europeo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Questo significa che solo la vaniglia coltivata nell'isola di La Réunion (territorio francese) può essere commercializzata con questa denominazione, garantendo ai consumatori l'autenticità e l'origine del prodotto. La registrazione è avvenuta secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo che la Francia ha presentato la domanda e questa è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea senza ricevere opposizioni entro i termini previsti. Il prodotto rientra nella classe 1.8 (spezie e altri prodotti simili) secondo la classificazione dell'allegato XI del Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1405 della Commissione del 20 agosto 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Vanille de l'île de La Réunion» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1405 of 20 August 2021 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Vanille de l’île de La Réunion’ (PGI)
Testo normativo
27.8.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 303/3
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1405 DELLA COMMISSIONE
del 20 agosto 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Vanille de l'île de La Réunion» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Vanille de l'île de La Réunion» presentata dalla Francia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Vanille de l'île de La Réunion» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Vanille de l'île de La Réunion» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.8. Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2021
Per la Commissione
A nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 170 del 6.5.2021, pag. 13
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2021/1405 riguarda la protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine protette (DOP), strumenti fondamentali per la tutela dei prodotti agroalimentari europei. Operatori commerciali, importatori e distributori devono rispettare le norme sulla tracciabilità e sull'etichettatura dei prodotti IGP, mentre le autorità doganali controllano il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. La registrazione dell'IGP comporta implicazioni per la concorrenza, la contraffazione e la commercializzazione internazionale dei prodotti certificati.
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