Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1394 della Commissione del 29 settembre 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Varaždinski klipič» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1394 riguardo alla registrazione di "Varaždinski klipič"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1394 della Commissione europea, pubblicato il 6 ottobre 2020, registra il nome "Varaždinski klipič" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Si applica a un prodotto alimentare croato appartenente alla classe 2.3 (Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria). La registrazione è avvenuta a seguito della domanda presentata dalla Croazia e della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, senza che fossero state presentate dichiarazioni di opposizione entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il regolamento è obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE dal ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Questo significa che il prodotto "Varaždinski klipič" beneficia della protezione geografica, impedendo a produttori non autorizzati di utilizzare questa denominazione, garantendo così la tutela della qualità e dell'origine del prodotto nel mercato europeo.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1394 della Commissione del 29 settembre 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Varaždinski klipič» (IGP)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1394 of 29 September 2020 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Varaždinski klipič’ (PGI)
Testo normativo
6.10.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 324/2
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1394 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2020
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Varaždinski klipič» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Varaždinski klipič» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Varaždinski klipič» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Varaždinski klipič» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 197 del 12.6.2020, pag. 26
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2020/1394 riguarda la protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine protette (DOP) secondo il regime di qualità stabilito dal Regolamento (UE) n. 1151/2012. Commercialisti e consulenti che operano nel settore agroalimentare devono conoscere le implicazioni sulla commercializzazione, l'etichettatura e la tracciabilità dei prodotti con IGP, nonché le norme sulla registrazione nel registro europeo e i diritti esclusivi di utilizzo della denominazione geografica protetta.
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