Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1389 della Commissione del 28 settembre 2020 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Olio lucano» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento UE 2020/1389 riguardo alla registrazione dell'Olio lucano?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1389 della Commissione europea del 28 settembre 2020 registra la denominazione "Olio lucano" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questa registrazione avviene in seguito alla domanda presentata dall'Italia e alla pubblicazione della richiesta nella Gazzetta ufficiale, senza che siano state presentate opposizioni entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L'Olio lucano è classificato nella categoria 1.5 "Oli e grassi" secondo l'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. La registrazione IGP consente ai produttori della regione della Lucania di utilizzare questa denominazione protetta per commercializzare il loro olio, garantendo ai consumatori l'origine geografica del prodotto e il rispetto di specifici standard qualitativi. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1389 della Commissione del 28 settembre 2020 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Olio lucano» (IGP)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1389 of 28 September 2020 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Olio lucano’ (PGI)
Testo normativo
5.10.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 321/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1389 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2020
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Olio lucano» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Olio lucano» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Olio lucano» deve essere registrata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo1
La denominazione «Olio lucano» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2020
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 172 del 20.5.2020, pag. 22
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 1389/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Regolamento UE 2020/1389 riguarda la protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine protette (DOP), strumenti fondamentali per la tutela dei prodotti agroalimentari europei. Produttori, esportatori e commercianti di olio lucano devono fare riferimento a questo regolamento e al quadro normativo sulla qualità dei prodotti agricoli (regolamento UE n. 1151/2012) per comprendere diritti, obblighi e modalità di utilizzo della denominazione protetta nel mercato comunitario.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.