Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1373 della Commissione del 12 agosto 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Jászsági nyári szarvasgomba» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1373 riguardo alla registrazione della "Jászsági nyári szarvasgomba"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1373 della Commissione europea, adottato il 12 agosto 2021, registra il nome "Jászsági nyári szarvasgomba" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo atto normativo si applica a un prodotto ungherese classificato nella categoria "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" (classe 1.6), garantendo la protezione del nome a livello comunitario. La registrazione è avvenuta secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale e l'assenza di opposizioni entro il termine stabilito. Per i produttori ungheresi e i commercianti europei, questa registrazione significa che solo i prodotti provenienti dalla regione geografica di Jászság e conformi alle specifiche tecniche possono utilizzare questa denominazione, garantendo autenticità e tracciabilità sul mercato. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1373 della Commissione del 12 agosto 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Jászsági nyári szarvasgomba» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1373 of 12 August 2021 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Jászsági nyári szarvasgomba’ (PGI)
Testo normativo
19.8.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 296/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1373 DELLA COMMISSIONE
del 12 agosto 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette
[«
Jászsági nyári szarvasgomba
»
(IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Jászsági nyári szarvasgomba» presentata dall’Ungheria è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Jászsági nyári szarvasgomba» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Jászsági nyári szarvasgomba» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 149 del 27.4.2021, pag. 11
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2021/1373 riguarda la protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine protette (DOP) secondo il regime di qualità dell'UE. Operatori commerciali, importatori e distributori di prodotti agroalimentari devono conoscere le norme sulla tracciabilità, etichettatura e commercializzazione dei prodotti IGP, nonché le sanzioni per l'uso non autorizzato di denominazioni protette. Consulenti e professionisti del settore agroalimentare consultano questi regolamenti per verificare la conformità normativa e la legittimità dell'utilizzo di marchi geografici protetti.
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