Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1369/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1369 della Commissione del 6 agosto 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 06/08/2021 In vigore dal: 06/08/2021 Documento ufficiale

Qual è lo scopo del Regolamento di esecuzione UE 2021/1369 e come si applica la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata?

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Il Regolamento di esecuzione UE 2021/1369 della Commissione europea del 6 agosto 2021 stabilisce regole uniformi per la classificazione di determinate merci nella nomenclatura combinata (NC), il sistema tariffario comune dell'Unione europea. Si applica a tutti gli Stati membri dell'UE e riguarda operatori commerciali, importatori, esportatori e autorità doganali che devono determinare il codice NC corretto per le merci in circolazione. Il regolamento fornisce una tabella allegata che descrive specifiche merci e assegna loro il codice NC appropriato, insieme alle motivazioni tecniche della classificazione basate sulle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata. Nel caso specifico riportato nell'allegato, un nastro elastico adesivo destinato a uso sportivo è classificato nel codice NC 5906 10 00 (nastro adesivo di larghezza inferiore o uguale a 20 cm) perché non presenta caratteristiche mediche e non è impregnato di sostanze farmaceutiche. Questa classificazione è rilevante per commercialisti e aziende perché determina l'applicazione corretta dei dazi doganali, delle tasse all'importazione e delle misure tariffarie, influenzando direttamente i costi di importazione ed esportazione delle merci.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1369 della Commissione del 6 agosto 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1369 of 6 August 2021 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

17.8.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 294/8 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1369 DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 2021 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella che figura nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella che figura in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2021 Per la Commissione Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) Nastro in tessuto elastico, di larghezza di circa 5 cm, ricoperto su un lato di materiale adesivo in gomma sintetica, di peso inferiore o uguale a 1 500  g/m 2 . Il nastro è arrotolato intorno a un cilindro di supporto ed è presentato in scatole di cartone contenenti 16 o 24 rotoli, ciascuno del diametro di circa 7,5 cm. Sulla confezione non è riportata alcuna menzione indicante che i nastri sono destinati ad uso medico. Il nastro è presentato come un nastro destinato a proteggere le articolazioni durante le attività sportive. Cfr. le immagini ( *1 ) . 5906 10 00 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 4, lettera a), del capitolo 59, nonché dal testo dei codici NC 5906 e 5906 10 00 . L’articolo non è né impregnato né ricoperto di sostanze farmaceutiche. Non presenta caratteristiche oggettive tali da indicare che è appositamente concepito per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari. Inoltre sulla confezione non è riportata alcuna menzione indicante che i nastri sono destinati ad uso medico. Di conseguenza è esclusa la classificazione alla voce 3005 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 3005 , terzo paragrafo). Esso deve pertanto essere classificato in base alla sua materia costitutiva. L’articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 5906 10 00 come nastro adesivo di larghezza inferiore o uguale a 20 cm. ( *1 ) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.

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Il Regolamento UE 2021/1369 è il riferimento per la classificazione doganale, nomenclatura combinata e codici NC, essenziali per chi opera nel commercio internazionale e nelle procedure doganali. Importatori, esportatori e consulenti doganali lo consultano per determinare correttamente i dazi doganali, le informazioni tariffarie vincolanti (ITB) e l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune negli scambi intracomunitari e con paesi terzi.

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