Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1347/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1347 della Commissione, dell'8 agosto 2019, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Roquefort» (DOP)

Pubblicato: 08/08/2019 In vigore dal: 08/08/2019 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1347 riguardo alla modifica del disciplinare del Roquefort DOP?

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Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1347 della Commissione europea, adottato l'8 agosto 2019, approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta "Roquefort". Si applica ai produttori e ai commercianti di formaggi Roquefort nell'Unione europea, garantendo che il prodotto continui a rispettare standard qualitativi e di provenienza geografica riconosciuti. La modifica è stata sottoposta a una procedura pubblica di consultazione, durante la quale nessuno Stato membro ha presentato opposizioni formali, consentendo così l'approvazione definitiva. In pratica, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, vincolando i produttori a rispettare le nuove specifiche tecniche del disciplinare per mantenere la certificazione DOP e commercializzare il prodotto con questa denominazione protetta.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1347 della Commissione, dell'8 agosto 2019, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Roquefort» (DOP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1347 of 8 August 2019 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Roquefort’ (PDO))

Testo normativo

16.8.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 214/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1347 DELLA COMMISSIONE dell'8 agosto 2019 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Roquefort» (DOP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Roquefort», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ( 2 ) cosí come modificata dai regolamenti (CE) n. 828/2003 ( 3 ) e n. (CE) 938/2008 ( 4 ) della Commissione. (2) Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la relativa domanda di approvazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 5 ) , in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Roquefort» (DOP). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2019 Per la Commissione, a nome del presidente Phil HOGAN Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commission, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio ( GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 828/2003 della Commissione, del 14 maggio 2003, che modifica taluni elementi dei disciplinari di sedici denominazioni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (Danablu, Monti Iblei, Lesbos, Beaufort, Salers, Reblochon o Reblochon de Savoie, Laguiole, Mont d'Or o Vacherin du Haut-Doubs, Comté, Roquefort, Epoisses de Bourgogne, Brocciu corse o Brocciu, Sainte-Maure de Touraine, Ossau-Iraty, Dinde de Bresse, Huile essentielle de lavande de Haute-Provence) ( GU L 120 del 15.5.2003, pag. 3 ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 938/2008 della Commissione del 24 settembre 2008, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche [Roquefort (DOP)] ( GU L 257 del 25.9.2008, pag. 10 ). ( 5 ) GU C 133 del 10.4.2019, pag. 2 .

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Il Regolamento (UE) 2019/1347 riguarda la protezione delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012, disciplinando i requisiti di qualità, provenienza geografica e metodi di produzione per il Roquefort. Produttori, consorzi di tutela e operatori del settore agroalimentare devono conformarsi alle modifiche del disciplinare per mantenere la certificazione e la tracciabilità del prodotto nel mercato europeo.

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