Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1343 della Commissione, dell'11 luglio 2025, che garantisce la protezione nell’Unione all’indicazione geografica Gështenja e Malësisë së Madhe iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell’atto di Ginevra
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1343 sulla protezione dell'indicazione geografica "Gështenja e Malësisë së Madhe"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1343 della Commissione, del 11 luglio 2025, concede protezione nell'Unione europea all'indicazione geografica "Gështenja e Malësisë së Madhe", registrata nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche secondo l'Atto di Ginevra. Si applica a un prodotto di tipo "Castagna" originario dell'Albania, garantendone la tutela legale contro usi non autorizzati all'interno dell'UE.
Il regolamento riguarda produttori, commercianti e distributori di castagne che operano nel territorio dell'Unione europea, nonché le autorità competenti degli Stati membri responsabili della vigilanza sulla corretta applicazione della protezione. La protezione è stata concessa dopo che la Commissione ha verificato il rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2019/1753 e non sono pervenute opposizioni durante il periodo di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
In pratica, il nome "Gështenja e Malësisë së Madhe" diventa protetto nell'UE a partire dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, il che significa che solo i produttori autorizzati della regione geografica di origine possono utilizzare questa denominazione. Chiunque utilizzi indebitamente questa indicazione geografica per commercializzare castagne non provenienti da quella zona commette una violazione della normativa sulla protezione delle indicazioni geografiche.
Per le aziende, questo comporta l'obbligo di verificare l'origine dei prodotti etichettati con questa indicazione geografica e di rispettare le norme sulla tracciabilità e sull'autenticità. I commercialisti e i consulenti aziendali devono informare i clienti operanti nel settore agroalimentare su questa nuova protezione per evitare rischi di contenzioso e sanzioni amministrative.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1343 della Commissione, dell'11 luglio 2025, che garantisce la protezione nell’Unione all’indicazione geografica Gështenja e Malësisë së Madhe iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell’atto di Ginevra
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1343 of 11 July 2025 granting protection in the Union to the Geographical Indication Gështenja e Malësisë së Madhe registered in the International Register of Appellations of Origin and Geographical Indications of the Geneva Act
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1343
14.7.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1343 DELLA COMMISSIONE
dell'11 luglio 2025
che garantisce la protezione nell’Unione all’indicazione geografica «Gështenja e Malësisë së Madhe» iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell’atto di Ginevra
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
(
1
)
, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell’atto di Ginevra
(
2
)
, le autorità competenti di ciascuna parte contraente possono depositare una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica presso l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale che la iscrive nel registro internazionale a norma dell’articolo 6 del medesimo atto di Ginevra. A norma dell’articolo 9 dell’atto di Ginevra, le altre parti contraenti proteggono le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate nel quadro del proprio ordinamento giuridico, fatti salvi eventuali rifiuti, rinunce, invalidazioni o cancellazioni.
(2)
A norma dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’atto di Ginevra, il 1
o
novembre 2024 l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ha notificato alla Commissione che il nome «Gështenja e Malësisë së Madhe», oggetto della domanda depositata dall’Albania, è stato iscritto come indicazione geografica nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche a norma dell’atto di Ginevra.
(3)
A norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1753, la registrazione internazionale dell’indicazione geografica «Gështenja e Malësisë së Madhe» è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
affinché potessero essere presentate eventuali opposizioni.
(4)
A norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1753, la Commissione ha valutato la registrazione internazionale dell’indicazione geografica «Gështenja e Malësisë së Madhe» per verificare il rispetto delle condizioni stabilite in tale articolo e ha concluso che esse sono soddisfatte.
(5)
Poiché alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1753, è opportuno proteggere nell’Unione, a norma dell’atto di Ginevra, il nome «Gështenja e Malësisë së Madhe».
(6)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose istituito dal regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Gështenja e Malësisë së Madhe», iscritto come indicazione geografica nel registro internazionale, è protetto nell’Unione.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto del tipo «Castagna».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1753/oj
.
(
2
)
Atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (
GU L 271 del 24.10.2019, pag. 15
, ELI
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/1754/oj
).
(
3
)
GU C, C/2024/7099, 25.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7099/oj
.
(
4
)
Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (
GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1343/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento (UE) 2025/1343 rappresenta l'applicazione pratica dell'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche, disciplinando la protezione delle indicazioni geografiche registrate internazionalmente. Professionisti del settore agroalimentare, importatori e distributori devono conoscere le regole sulla tutela delle denominazioni geografiche protette, sulla tracciabilità dei prodotti e sulla responsabilità civile e amministrativa derivante dall'uso non autorizzato di indicazioni geografiche protette nell'UE.
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