Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1339 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che concede un periodo transitorio per l'uso della denominazione di origine protetta «Cidre Cotentin»/«Cotentin» (DOP)
Qual è il periodo transitorio concesso alla Cidrerie de la Brique per l'utilizzo della denominazione di origine protetta "Cidre Cotentin"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1339 della Commissione concede un periodo transitorio all'azienda Cidrerie de la Brique, ubicata a Saint-Joseph in Francia, per continuare a utilizzare la denominazione di origine protetta "Cidre Cotentin"/"Cotentin" (DOP) fino al 30 giugno 2020. L'azienda aveva commercializzato legittimamente il prodotto con questa denominazione per più di cinque anni prima della registrazione ufficiale della DOP, avvenuta il 23 luglio 2018 tramite il Regolamento (UE) 2018/939. Sebbene l'impresa non applichi completamente il disciplinare della denominazione (e violerebbe quindi l'articolo 13 del Regolamento UE 1151/2012 in caso di utilizzo immediato), soddisfa le condizioni previste dall'articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento per beneficiare di una deroga temporanea. Il periodo transitorio è stato reso retroattivo dal 23 luglio 2018, data di entrata in vigore della registrazione della DOP, al fine di regolarizzare la situazione commerciale dell'azienda durante il periodo intercorso tra la registrazione e la concessione del periodo transitorio stesso.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1339 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che concede un periodo transitorio per l'uso della denominazione di origine protetta «Cidre Cotentin»/«Cotentin» (DOP)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1339 of 8 August 2019 granting a transitional period for use of the protected designation of origin ‘Cidre Cotentin’/‘Cotentin’ (PDO)
Testo normativo
9.8.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 209/8
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1339 DELLA COMMISSIONE
dell'8 agosto 2019
che concede un periodo transitorio per l'uso della denominazione di origine protetta «Cidre Cotentin»/«Cotentin» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
Con lettera pervenuta il 16 novembre 2016, le autorità francesi hanno informato la Commissione che la Cidrerie de la Brique, 23, route de la Brique, 50700 Saint-Joseph, che ha legittimamente commercializzato in maniera continuativa il prodotto in esame con la denominazione «Cidre Cotentin»/«Cotentin» per più di cinque anni, si è manifestata nel corso della procedura nazionale di opposizione. Considerando che tale impresa soddisfa le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione europea di concederle un periodo transitorio fino al 30 giugno 2020.
(2)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/939 della Commissione
(
2
)
, la Commissione ha registrato la denominazione «Cidre Cotentin»/«Cotentin» (DOP) nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette senza concedere all'impresa Cidrerie de la Brique il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, chiesto dalle autorità francesi. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/939 è entrato in vigore il 23 luglio 2018.
(3)
Con email del 10 e 12 aprile 2019 le autorità francesi hanno specificato le condizioni di ammissibilità dell'impresa Cidrerie de la Brique per la concessione di un periodo transitorio ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e hanno chiesto nuovamente alla Commissione di concedere il suddetto periodo transitorio.
(4)
L'impresa in questione, stabilita nella zona geografica delimitata dal disciplinare della denominazione di origine protetta «Cidre Cotentin»/«Cotentin», non applica il disciplinare della denominazione e violerebbe pertanto l'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 in caso di utilizzo della suddetta denominazione.
(5)
L'impresa Cidrerie de la Brique soddisfaceva quindi le condizioni previste all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 al fine di poter beneficiare di un periodo transitorio per continuare a utilizzare legalmente la denominazione di vendita dopo la registrazione. È opportuno concederle un periodo transitorio fino al 30 giugno 2020 per autorizzarla a utilizzare la denominazione protetta «Cidre Cotentin»/«Cotentin» (DOP).
(6)
Poiché la denominazione è protetta dal 23 luglio 2018, data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2018/939 che registra la denominazione «Cidre Cotentin»/«Cotentin» (DOP), è necessario considerare retroattiva fino a tale data l'autorizzazione a utilizzare la denominazione protetta.
(7)
La misura di cui al presente regolamento è conforme al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'impresa Cidrerie de la Brique, 23, route de la Brique, 50700 Saint-Joseph è autorizzata a utilizzare la denominazione registrata «Cidre Cotentin»/«Cotentin» (AOP) per un periodo transitorio fino al 30 giugno 2020.
Tale periodo transitorio si applica retroattivamente dal 23 luglio 2018.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/939 della Commissione, del 26 giugno 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Cidre Cotentin»/«Cotentin» (DOP)] (
GU L 166 del 3.7.2018, pag. 3
).
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Il Regolamento (UE) 1151/2012 disciplina i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, incluse le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP). La normativa è rilevante per produttori e distributori di prodotti agroalimentari che devono rispettare i disciplinari di produzione e le regole di commercializzazione, nonché per chi necessita di periodi transitori per adeguarsi alle nuove registrazioni di denominazioni protette.
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