Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1319 della Commissione del 22 settembre 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Provola dei Nebrodi» (DOP)
Cosa stabilisce il Regolamento UE 2020/1319 sulla registrazione della Provola dei Nebrodi?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1319 della Commissione europea del 22 settembre 2020 iscrive nel registro ufficiale dell'Unione europea il nome "Provola dei Nebrodi" come Denominazione di Origine Protetta (DOP). Questa registrazione rappresenta il riconoscimento ufficiale che il formaggio può essere prodotto e commercializzato solo secondo specifiche caratteristiche legate al territorio dei Nebrodi in Sicilia, garantendo ai consumatori l'autenticità e la qualità del prodotto. La procedura di registrazione ha seguito l'iter previsto dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, con pubblicazione della domanda italiana, ricezione di un'opposizione dal Belgio e successivo ritiro della stessa. Il prodotto è classificato nella categoria "Formaggi" (classe 1.3) secondo la nomenclatura comunitaria. La registrazione DOP consente ai produttori legittimi di utilizzare il marchio protetto e tutela il prodotto dalla contraffazione e dall'uso improprio del nome in tutta l'Unione europea.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1319 della Commissione del 22 settembre 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Provola dei Nebrodi» (DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1319 of 22 September 2020 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Provola dei Nebrodi’ (PDO))
Testo normativo
23.9.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 309/7
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1319 DELLA COMMISSIONE
del 22 settembre 2020
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Provola dei Nebrodi» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Provola dei Nebrodi» come denominazione di origine protetta (DOP) presentata dall’Italia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Il 22 ottobre 2019 la Commissione ha ricevuto la notifica di opposizione del Belgio. Il 31 ottobre 2019 la Commissione ha trasmesso tale notifica all’Italia. La Commissione ha ricevuto la dichiarazione di opposizione motivata il 19 dicembre 2019, ossia entro il termine previsto.
(3)
La Commissione ha esaminato l’opposizione inviata dal Belgio e l’ha giudicata ricevibile.
(4)
Con lettera del 19 febbraio 2020 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di pervenire a un accordo in conformità alle rispettive procedure interne.
(5)
Sebbene Italia e Belgio non abbiano raggiunto un accordo, con lettera del 16 giugno 2020 indirizzata alle autorità italiane il Belgio ha ritirato la sua opposizione alla registrazione della denominazione «Provola dei Nebrodi».
(6)
Pertanto è opportuno iscrivere nel registro la denominazione di origine «Provola dei Nebrodi» (DOP),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Provola dei Nebrodi» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3. Formaggi di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 257 del 31.7.2019, pag. 18
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento UE 2020/1319 disciplina le Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) secondo il regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Produttori, consorzi di tutela e operatori del settore caseario consultano questa normativa per comprendere i diritti di esclusiva territoriale, i vincoli di produzione e le modalità di commercializzazione dei formaggi a DOP. La registrazione comporta implicazioni fiscali e doganali rilevanti per le aziende che intendono utilizzare la denominazione protetta.
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