Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1317/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1317 della Commissione del 9 settembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 09/09/2020 In vigore dal: 09/09/2020 Documento ufficiale

Qual è la classificazione doganale dei granuli di nitrato di ammonio porosi specificamente formulati per la produzione di esplosivi ANFO secondo il Regolamento UE 2020/1317?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione UE 2020/1317 della Commissione stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di specifiche merci, tra cui due tipologie di granuli porosi a base di nitrato di ammonio. Questi prodotti, pur contenendo prevalentemente nitrato di ammonio (oltre il 99%), sono classificati nel codice NC 3602 00 00 ("Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti") anziché nella categoria dei concimi (voce 3102). La classificazione si basa sul fatto che i granuli sono specificamente preparati e formulati per fungere da materiale di base nella fabbricazione di esplosivi ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil), come evidenziato dalla loro bassa densità apparente, dall'elevata capacità di assorbimento degli oli e dal rivestimento stabilizzante. Gli additivi utilizzati (polimero anionico, nitrato di magnesio, fosfato diammonico, solfato ammonico e acido borico) non sono tecnicamente rilevanti per l'uso come concime, ma servono esclusivamente a ottimizzare le proprietà esplosive del prodotto. Il regolamento prevede un periodo transitorio di tre mesi durante il quale le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono ancora essere invocate dai titolari.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1317 della Commissione del 9 settembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1317 of 9 September 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

23.9.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 309/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1317 DELLA COMMISSIONE del 9 settembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: 1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui all’allegato del presente regolamento. 2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. 3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. 4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. 5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2020 Per la Commissione A nome della president Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazione (1) (2) (3) 1. Prodotto che consiste in granuli porosi non agglomerati prevalentemente a base di nitrato di ammonio con la seguente composizione (in percentuale di peso): — nitrato di ammonio > 99,4 — (azoto complessivo > 34,5) — polimero anionico 0,28 — rivestimento 0,08 La capacità di assorbimento degli oli propria dei granuli è > 10 % in peso. I granuli hanno una densità apparente di 0,72 g/cm 3 . 3602 00 00 La classificazione è determinata dalla regola generale 1 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo del codice NC 3602 00 00 . L’aggiunta del polimero anionico serve a conferire al prodotto una minore densità e una maggiore capacità di assorbimento degli oli, due caratteristiche importanti per rendere i granuli porosi un materiale di base più adatto alla fabbricazione di esplosivi ANFO ( Ammonium Nitrate Fuel Oil , nitrato di ammonio e olio combustibile). Il trattamento superficiale dei granuli porosi mediante rivestimento serve a stabilizzare il nitrato di ammonio, evitando così l’assorbimento indesiderato di acqua che potrebbe compromettere/ridurre la capacità di assorbire olio combustibile, caratteristica fondamentale di un esplosivo ANFO efficiente. In base alle caratteristiche oggettive, il prodotto può pertanto essere considerato un esplosivo preparato rientrante nella voce 3602 (cfr. anche il parere di classificazione del sistema armonizzato 3602.00/2). La classificazione alla voce 3102 è esclusa in quanto il prodotto è specificamente preparato e formulato ai fini dell’uso come materiale di base per esplosivi. Né il polimero anionico né il rivestimento sono tecnicamente rilevanti ai fini dell’uso come concime. Non sono quindi soddisfatte le condizioni di cui alla nota 2 del capitolo 31. Ne consegue che il prodotto deve essere classificato nel codice NC 3602 00 00 («Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti»). 2. Prodotto che consiste in granuli porosi non agglomerati prevalentemente a base di nitrato di ammonio con la seguente composizione (in percentuale di peso): — nitrato di ammonio > 99 — (azoto complessivo > 34,5) — nitrato di magnesio 0,4 — miscela di fosfato diammonico, solfato ammonico e acido borico 0,06 — rivestimento 0,08 La capacità di assorbimento degli oli propria dei granuli è > 7 % in peso. I granuli hanno una densità apparente di 0,80 g/cm 3 . 3602 00 00 La classificazione è determinata dalla regola generale 1 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo del codice NC 3602 00 00 . L’aggiunta della miscela di fosfato diammonico, solfato ammonico e acido borico serve a conferire al prodotto una minore densità e una maggiore capacità di assorbimento degli oli, due caratteristiche importanti per rendere i granuli porosi un materiale di base più adatto alla fabbricazione di esplosivi ANFO. Il trattamento superficiale dei granuli porosi mediante rivestimento serve a stabilizzare il nitrato di ammonio, evitando così l’assorbimento indesiderato di acqua che potrebbe compromettere/ridurre la capacità di assorbire olio combustibile, caratteristica fondamentale di un esplosivo ANFO efficiente. In base alle caratteristiche oggettive, il prodotto può pertanto essere considerato un esplosivo preparato rientrante nella voce 3602 (cfr. anche il parere di classificazione del sistema armonizzato 3602.00/1). La classificazione alla voce 3102 è esclusa in quanto il prodotto è specificamente preparato e formulato ai fini dell’uso come materiale di base per esplosivi. Né i vari additivi né il rivestimento sono tecnicamente rilevanti ai fini dell’uso di questo nitrato di ammonio preparato come concime. Non sono quindi soddisfatte le condizioni di cui alla nota 2 del capitolo 31. Ne consegue che il prodotto deve essere classificato nel codice NC 3602 00 00 («Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti»).

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La classificazione doganale secondo la nomenclatura combinata è determinante per operatori nel settore degli esplosivi e dei materiali per estrazione mineraria. Il codice NC 3602 00 00 rappresenta il riferimento per esplosivi preparati e differenzia chiaramente questi prodotti dalla categoria dei fertilizzanti (voce 3102), con implicazioni significative per dazi doganali, controlli normativi e conformità alle disposizioni sulla sicurezza. Commercialisti e consulenti doganali devono considerare le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e le note esplicative del sistema armonizzato per determinare correttamente la classificazione di prodotti a base di nitrato di ammonio.

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