Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1311 della Commissione, del 3 maggio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose Trenčianska borovička JUNIPERUS/Trenčianska borovička JUNIPERIERS – TRENČÍN DISTILLERY
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione UE 2024/1311 sulla registrazione dell'indicazione geografica Trenčianska borovička?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1311 della Commissione europea, del 3 maggio 2024, registra ufficialmente l'indicazione geografica "Trenčianska borovička JUNIPERUS/Trenčianska borovička JUNIPERIERS – TRENČÍN DISTILLERY" nel registro delle indicazioni geografiche per le bevande spiritose dell'Unione europea. Si applica a tutti gli Stati membri dell'UE e riguarda i produttori e i commercianti di questa bevanda spiritosa slovacca, garantendo loro protezione legale contro l'uso non autorizzato del nome. La registrazione è avvenuta secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) 2019/787, dopo la pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale e l'assenza di opposizioni entro il termine stabilito. In pratica, questo significa che solo i produttori autorizzati dalla Slovacchia possono utilizzare questa denominazione geografica protetta, e chiunque utilizzi il nome in modo fraudolento o ingannevole per prodotti non conformi agli standard stabiliti può essere perseguito legalmente. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento nazionale.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1311 della Commissione, del 3 maggio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose Trenčianska borovička JUNIPERUS/Trenčianska borovička JUNIPERIERS – TRENČÍN DISTILLERY
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1311 of 3 May 2024 entering a name in the register of geographical indications for spirit drinks (Trenčianska borovička JUNIPERUS / Trenčianska borovička JUNIPERIERS – TRENČÍN DISTILLERY)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/1311
8.5.2024
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1311 DELLA COMMISSIONE
del 3 maggio 2024
recante iscrizione di un nome nel registro delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose «Trenčianska borovička «JUNIPERUS»/Trenčianska borovička «JUNIPERIERS» – TRENČÍN DISTILLERY»
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008
(
1
)
, in particolare l’articolo 30, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787, la domanda di registrazione del nome «Trenčianska borovička «JUNIPERUS»/Trenčianska borovička «JUNIPERIERS» – TRENČÍN DISTILLERY» presentata dalla Slovacchia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.
(3)
È pertanto opportuno registrare il nome «Trenčianska borovička «JUNIPERUS»/Trenčianska borovička «JUNIPERIERS» – TRENČÍN DISTILLERY» come indicazione geografica,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’indicazione geografica «Trenčianska borovička «JUNIPERUS»/Trenčianska borovička «JUNIPERIERS» – TRENČÍN DISTILLERY» è registrata. Conformemente all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787 il presente regolamento concede all’indicazione geografica «Trenčianska borovička «JUNIPERUS»/Trenčianska borovička «JUNIPERIERS» – TRENČÍN DISTILLERY» la protezione di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2024
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1
. ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/787/oj
(
2
)
GU C, C/2023/1632, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1632/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1311/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2024/1311 rappresenta un atto di protezione delle indicazioni geografiche per le bevande spiritose, disciplinato dal Regolamento (UE) 2019/787, e interessa commercianti, distributori e produttori che operano nel settore delle bevande alcoliche. La registrazione dell'indicazione geografica conferisce diritti esclusivi di utilizzo del nome e protezione contro l'usurpazione, la contraffazione e l'uso ingannevole, elementi fondamentali per la tutela della proprietà intellettuale nel mercato unico europeo.
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