Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1309 della Commissione del 2 agosto 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Värmländskt skrädmjöl» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1309 riguardo alla registrazione di "Värmländskt skrädmjöl"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1309 della Commissione europea, pubblicato il 2 agosto 2021, registra il nome "Värmländskt skrädmjöl" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo atto normativo si applica a un prodotto svedese classificato nella categoria 1.6 (Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati) e riguarda produttori, commercianti e distributori che operano nel settore agroalimentare, in particolare coloro che desiderano commercializzare prodotti con questa denominazione protetta. La registrazione è avvenuta secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda in Gazzetta ufficiale e l'assenza di opposizioni entro il termine stabilito. In pratica, il regolamento conferisce protezione legale al nome "Värmländskt skrädmjöl", impedendo a produttori non autorizzati di utilizzarlo e garantendo ai consumatori l'autenticità geografica e qualitativa del prodotto.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1309 della Commissione del 2 agosto 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Värmländskt skrädmjöl» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1309 of 2 August 2021 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [‘Värmländskt skrädmjöl’ (PGI)]
Testo normativo
9.8.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 284/14
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1309 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Värmländskt skrädmjöl» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Värmländskt skrädmjöl» presentata dalla Svezia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Värmländskt skrädmjöl» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Värmländskt skrädmjöl» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 136 del 19.4.2021, pag. 8
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2021/1309 è lo strumento normativo per la registrazione di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Denominazioni di Origine Protette (DOP) nel sistema europeo di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Operatori del settore agroalimentare, importatori e distributori devono consultare questo regolamento e il Regolamento (UE) n. 1151/2012 per comprendere i diritti di utilizzo della denominazione, le procedure di opposizione e le modalità di commercializzazione di prodotti con protezione geografica.
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