Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1293/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1293 della Commissione del 3 agosto 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 03/08/2021 In vigore dal: 03/08/2021 Documento ufficiale

Cosa prevede il Regolamento UE 1293/2021 riguardo al cambio di nome della società turca BAFA e come incide sui dazi compensativi sulle trote iridee?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1293 modifica il precedente regolamento 2021/823 per riconoscere il cambio di nome della società turca BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ, che si è trasformata in Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş. a seguito di una fusione con la società madre. La normativa si applica alle importazioni di trote iridee originarie dalla Turchia, soggette a dazi compensativi definitivi dell'1,5% per questa società. La Commissione europea ha verificato che il cambio di nome, registrato il 31 agosto 2020 presso le autorità turche competenti, non pregiudica i diritti della società di mantenere l'aliquota individuale del dazio compensativo precedentemente assegnata, poiché la modifica è avvenuta all'interno dello stesso gruppo aziendale senza nuovi rapporti con soggetti non sottoposti a indagine. Il regolamento prevede inoltre il rimborso o lo sgravio di eventuali dazi versati in eccesso dalla società dal 31 agosto 2020 in poi, secondo la normativa doganale applicabile.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1293 della Commissione del 3 agosto 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1293 of 3 August 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2021/823 imposing a definitive countervailing duty on imports of certain rainbow trout originating in Turkey following an expiry review pursuant to Article 18 of Regulation (EU) 2016/1037 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

4.8.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 281/4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1293 DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 24, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Le importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia sono soggette a dazi compensativi definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 della Commissione ( 2 ) . (2) La società BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ («Bafa»), codice addizionale TARIC ( 3 ) B965, soggetta a un’aliquota individuale del dazio compensativo dell’1,5 % ( 4 ) , ha informato la Commissione di aver cambiato nome in Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş successivamente a una fusione con la società madre. (3) In seguito alla modifica del nome ( 5 ) , il 19 ottobre 2020 la società ha chiesto alla Commissione di confermare che tale modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota individuale del dazio compensativo ad essa applicabile sotto il nome precedente. (4) La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata presso le autorità competenti, è avvenuta all’interno del gruppo di società di cui faceva parte Bafa e non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati oggetto di indagine da parte della Commissione. (5) Questa modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 e in particolare l’aliquota del dazio compensativo ad essa applicabile. Gli elementi di prova contenuti nel fascicolo hanno anche confermato che la modifica del nome era applicabile a decorrere dal 31 agosto 2020, poiché tale data è stata registrata nel registro commerciale di Bodrum. (6) Alla luce delle considerazioni di cui al considerando precedente, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 affinché rispecchi il cambiamento di nome della società cui è stato precedentemente attribuito il codice TARIC aggiuntivo B965. (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 è così modificato: «BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ» B965 è sostituito da «Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş.». B965 2.   A decorrere dal 31 agosto 2020, il codice addizionale TARIC B965, precedentemente attribuito a BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ, si applica a Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş. Si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo versato da Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş. in eccesso rispetto al dazio compensativo stabilito all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 e all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 per quanto riguarda BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2021 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/823 della Commissione, del 20 maggio 2021, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 183 del 25.5.2021, pag. 5 ). ( 3 ) Tariffa integrata dell’Unione europea. ( 4 ) Il dazio era stato istituito originariamente dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/658 della Commissione, del 15 maggio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 155 del 18.5.2020, pag. 3 ). ( 5 ) Registro delle imprese di Bodrum, Repubblica di Turchia, decreto n. 1623 del 31 agosto 2020. ( 6 ) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 ).

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Il Regolamento UE 1293/2021 riguarda i dazi compensativi su importazioni da paesi terzi e la continuità dei benefici tariffari in caso di fusioni e cambi di denominazione sociale. Importatori e operatori doganali devono conoscere il codice TARIC aggiuntivo B965 e le regole sulla riscossione e rimborso dei dazi secondo la normativa doganale dell'Unione europea. La normativa si collega al Regolamento (UE) 2016/1037 sulla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni e alle procedure di riesame in previsione della scadenza dei dazi.

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