Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1292/2021

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1292 della Commissione del 28 luglio 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Chufa de Valencia» (DOP)

Pubblicato: 28/07/2021 In vigore dal: 28/07/2021 Documento ufficiale

Cosa prevede il Regolamento UE 2021/1292 riguardo alla modifica del disciplinare della "Chufa de Valencia"?

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Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1292 della Commissione europea, adottato il 28 luglio 2021, approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione di origine protetta (DOP) "Chufa de Valencia". La modifica principale riguarda il cambio del nome della denominazione da "Chufa de Valencia" a "Chufa de Valencia"/"Xufa de València", includendo così la versione in lingua valenciana. Questo regolamento si applica ai produttori spagnoli di chufa (tuberi utilizzati per la preparazione della horchata) che operano nella regione di Valencia e desiderano commercializzare il prodotto con la protezione DOP. La procedura di approvazione ha seguito il percorso previsto dal Regolamento (UE) n. 1151/2012: la Spagna ha presentato la domanda di modifica, la Commissione l'ha pubblicata nella Gazzetta ufficiale per consentire eventuali opposizioni, e poiché nessuna dichiarazione di opposizione è stata notificata, la modifica è stata automaticamente approvata. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1292 della Commissione del 28 luglio 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Chufa de Valencia» (DOP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1292 of 28 July 2021 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [‘Chufa de Valencia’ (PDO)]

Testo normativo

4.8.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 281/3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1292 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [ « Chufa de Valencia » (DOP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Chufa de Valencia», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 378/1999 della Commissione ( 2 ) , quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 889/2013 della Commissione ( 3 ) . Detta modifica include la modifica del nome da «Chufa de Valencia» a «Chufa de Valencia»/«Xufa de València». (2) Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 4 ) , in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Chufa de Valencia» (DOP). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2021 Per la Commissione a nome della presidente Janusz WOJCIECHOWSKI Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 378/1999 della Commissione, del 19 febbraio 1999, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all’iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 46 del 20.2.1999, pag. 13 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 889/2013 della Commissione, del 16 settembre 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chufa de Valencia (DOP)] ( GU L 247 del 18.9.2013, pag. 22 ). ( 4 ) GU C 129 del 13.4.2021, pag. 18 .

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Il Regolamento UE 2021/1292 disciplina le modifiche ai disciplinari delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012. Produttori, consorzi di tutela e operatori del settore agroalimentare consultano questa normativa per comprendere le procedure di modifica dei disciplinari, le opposizioni ammissibili e i diritti di proprietà intellettuale sui nomi geografici protetti. La normativa è rilevante anche per consulenti che assistono imprese nella registrazione e gestione di marchi collettivi e indicazioni geografiche nel mercato europeo.

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