Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1288 della Commissione del 9 settembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Qual è la procedura di classificazione doganale per i prodotti cosmetici secondo il Regolamento UE 2020/1288 e come si applica la nomenclatura combinata?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione UE 2020/1288 della Commissione europea del 9 settembre 2020 stabilisce le regole per la corretta classificazione di determinate merci nella nomenclatura combinata (NC), il sistema tariffario comune dell'Unione europea. Questo regolamento si applica a tutti gli operatori economici che importano, esportano o commercializzano merci nell'UE, garantendo un'applicazione uniforme delle tariffe doganali e delle misure commerciali. Nel caso specifico illustrato nell'allegato, il regolamento classifica un siero per ciglia nel codice NC 3304 99 00 (prodotti di bellezza), escludendo altre categorie come i prodotti per capelli (voce 3305) o altri articoli da toeletta (voce 3307). La classificazione corretta è fondamentale perché determina l'aliquota doganale applicabile, le eventuali restrizioni commerciali e gli obblighi normativi specifici per quella categoria di prodotto.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1288 della Commissione del 9 settembre 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1288 of 9 September 2020 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Testo normativo
16.9.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 302/8
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1288 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2020
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
2
)
, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2)
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.
(3)
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
(4)
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
(5)
Il comitato del codice doganale non ha espresso un parere entro il termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2020
Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
ALLEGATO
Descrizione delle merci
Classificazione (codice NC)
Motivazione
(1)
(2)
(3)
Prodotto costituito da un siero incolore racchiuso in un contenitore cilindrico dalla capacità di 2 ml, dotato di pennellino nel tappo amovibile. Il pennellino serve per applicare il siero.
Il prodotto è un balsamo per ciglia, destinato ad essere usato per idratarle e nutrirle. Aiuta a ispessire e irrobustire le ciglia e a prolungarne la fase di crescita, quindi il ciclo di vita.
Gli ingredienti principali del prodotto sono i seguenti:
—
biotina;
—
dicloro diidrossi difluoro etilcloprostenolamide;
—
biotinoil tripeptide-1;
—
estratto di calendula;
—
estratto di ginseng.
Il prodotto è presentato in una scatola di cartone, condizionato per la vendita al minuto.
3304 99 00
Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 3304 e 3304 99 00.
È esclusa la classificazione nella voce 3305 in quanto il prodotto è una preparazione da applicare in zone pilifere del corpo umano diverse dal cuoio capelluto (cfr. anche nota esplicativa del sistema armonizzato alla voce 3305, nota di esclusione).
Poiché aiuta a migliorare la flessibilità, l’idratazione e la brillantezza, la preparazione è considerata un prodotto di bellezza (cfr. anche nota esplicativa del sistema armonizzato alla voce 3304, (A)(3)). È esclusa quindi la classificazione nella voce 3307 fra gli "altri prodotti per profumeria o per toeletta preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove".
Pertanto il prodotto deve essere classificato nel codice NC 3304 99 00 come prodotto di bellezza.
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Il Regolamento UE 2020/1288 è il riferimento normativo per la classificazione doganale nella nomenclatura combinata, applicabile a cosmetici, prodotti di bellezza e preparazioni per toeletta. Importatori, esportatori e operatori doganali lo consultano per determinare i codici NC corretti, le tariffe doganali applicabili e la conformità alle regole generali di interpretazione della nomenclatura. Le informazioni tariffarie vincolanti (BTI) rilasciate in contrasto con questo regolamento rimangono valide per tre mesi dalla sua entrata in vigore, secondo l'articolo 34 del Codice doganale dell'Unione.
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