Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1272/2020

Regolamento delegato (UE) 2020/1272 della Commissione del 4 giugno 2020 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/979 che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto, alla pubblicazione e alla classificazione dei prospetti, alla pubblicità relativa ai titoli, ai supplementi al prospetto e al portale di notifi

Pubblicato: 04/06/2020 In vigore dal: 04/06/2020 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche apportate dal Regolamento UE 2020/1272 al regime dei supplementi al prospetto e alle informazioni finanziarie chiave?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2020/1272 modifica il precedente Regolamento (UE) 2019/979 introducendo tre cambiamenti significativi. In primo luogo, elimina l'obbligo per gli emittenti di titoli convertibili o scambiabili con azioni di terzi di pubblicare un supplemento al prospetto in determinate situazioni, allineandosi alla normativa precedente che aveva dimostrato di funzionare correttamente senza compromettere la protezione degli investitori. In secondo luogo, arricchisce la tabella 3 dell'Allegato I aggiungendo una colonna relativa ai dati sui flussi di cassa dei due anni precedenti l'anno del prospetto, fornendo agli investitori un quadro comparativo più completo dell'andamento finanziario dei soggetti non finanziari che emettono titoli di capitale. In terzo luogo, corregge un errore tecnico nell'Allegato VII sostituendo il riferimento ai "DRCP" con "DPRS", allineandosi al sistema FIRDS gestito dall'ESMA. Queste modifiche si applicano ai prospetti relativi a offerte pubbliche e ammissioni alla negoziazione di titoli in mercati regolamentati, interessando emittenti, intermediari finanziari e investitori istituzionali e retail.

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Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2020/1272 della Commissione del 4 giugno 2020 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/979 che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto, alla pubblicazione e alla classificazione dei prospetti, alla pubblicità relativa ai titoli, ai supplementi al prospetto e al portale di notifica (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1272 of 4 June 2020 amending and correcting Delegated Regulation (EU) 2019/979 supplementing Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on key financial information in the summary of a prospectus, the publication and classification of prospectuses, advertisements for securities, supplements to a prospectus, and the notification portal (Tex

Testo normativo

14.9.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 300/1 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1272 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2020 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/979 che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto, alla pubblicazione e alla classificazione dei prospetti, alla pubblicità relativa ai titoli, ai supplementi al prospetto e al portale di notifica (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE ( 1 ) , in particolare l’articolo 7, paragrafo 13, l’articolo 21, paragrafo 13, e l’articolo 23, paragrafo 7, considerando quanto segue: (1) Ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/979 della Commissione ( 2 ) , gli emittenti di titoli convertibili o scambiabili con azioni di terzi sono attualmente tenuti, nelle situazioni elencate all’articolo 18 del medesimo regolamento, a pubblicare un supplemento al prospetto. Per contro, il regolamento delegato (UE) n. 382/2014 della Commissione ( 3 ) , che è stato sostituito dal regolamento delegato (UE) 2019/979, non imponeva a questi emittenti di pubblicare un supplemento in tali situazioni. Poiché tali norme hanno dimostrato di funzionare bene e non hanno inciso sul livello di protezione degli investitori, tutti i riferimenti agli emittenti di titoli convertibili o scambiabili con azioni di terzi dovrebbero essere rimossi dall’elenco di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/979. (2) Per fornire agli investitori un quadro comparativo dell’andamento del rendiconto sui flussi di cassa di un soggetto non finanziario che emette titoli di capitale, la colonna relativa ai dati sui flussi di cassa per i due anni precedenti l’anno del prospetto dovrebbe essere inserita nella tabella 3 dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/979. (3) Il campo 26 dell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/979, relativo ai certificati rappresentativi, fa riferimento ai «DRCP». Questo campo dovrebbe tuttavia fare riferimento ai «DPRS», che è il riferimento utilizzato nel sistema di dati di riferimento sugli strumenti finanziari (FIRDS) gestito dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) . (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/979. (5) Nelle versioni ceca, inglese, portoghese e slovacca del regolamento delegato (UE) 2019/979, all’articolo 21 è stata omessa una parola, il che rende la disposizione di difficile comprensione. Essa dovrebbe essere rettificata di conseguenza. (6) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. (7) Ai fini della certezza del diritto, le note di sintesi dei prospetti approvate tra il 21 luglio 2019 e il 16 settembre 2020 dovrebbero continuare a essere valide fino al termine del periodo di validità di tali prospetti. (8) Il regolamento (UE) 2017/1129 e il regolamento delegato (UE) 2019/979 sono entrati in applicazione il 21 luglio 2019. Per ragioni di certezza del diritto e per garantire il corretto funzionamento del portale di notifica del prospetto, l’articolo 1, punti 1), 3) e 4), e l’articolo 2 del presente regolamento delegato dovrebbero avere la stessa data di applicazione del regolamento (UE) 2017/1129 e del regolamento delegato (UE) 2019/979. (9) Data l’urgenza della questione e la portata e l’impatto limitati del progetto di norme di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, l’ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati. L’ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/979 Il regolamento delegato (UE) 2019/979 è così modificato: (1) l’articolo 18, paragrafo 1, è così modificato: a) alla lettera a), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti: «i) l’emittente, quando il prospetto si riferisce ad azioni o altri valori mobiliari equivalenti ad azioni; ii) l’emittente delle azioni sottostanti o di altri valori mobiliari sottostanti equivalenti ad azioni, per i titoli di cui all’articolo 19, paragrafo 2, o all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980;» b) alla lettera d), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti: «i) l’emittente, quando il prospetto si riferisce ad azioni o altri valori mobiliari equivalenti ad azioni; ii) l’emittente delle azioni sottostanti o di altri valori mobiliari sottostanti equivalenti ad azioni, quando il prospetto si riferisce ai titoli di cui all’articolo 19, paragrafo 2, o all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980;» c) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) un terzo lancia una nuova offerta pubblica di acquisto, quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ) , o il risultato di un’offerta pubblica di acquisto viene reso noto in merito a uno dei seguenti elementi: i) le azioni dell’emittente, quando il prospetto si riferisce ad azioni o altri valori mobiliari equivalenti ad azioni; ii) le azioni dell’emittente delle azioni sottostanti o di altri valori mobiliari sottostanti equivalenti ad azioni, quando il prospetto si riferisce ai titoli di cui all’articolo 19, paragrafo 2, o all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980; iii) le azioni dell’emittente delle azioni sottostanti i certificati rappresentativi quando un prospetto è redatto conformemente agli articoli 6 e 14 del regolamento delegato (UE) 2019/980; ( *1 ) Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto ( GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12 ).»;" d) alla lettera f), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti: «i) alle azioni o agli altri valori mobiliari equivalenti ad azioni; ii) ai titoli di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980;» e) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) per il prospetto riferito alle azioni o ad altri valori mobiliari equivalenti ad azioni o ai titoli di cui all’articolo 19, paragrafo 2, o all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980, un nuovo impegno finanziario significativo può verosimilmente dar luogo ad una variazione significativa dei valori lordi ai sensi dell’articolo 1, lettera e), dello stesso regolamento delegato;» (2) è inserito il seguente articolo 22 bis : « Articolo 22 bis Note di sintesi dei prospetti approvate tra il 21 luglio 2019 e il 16 settembre 2020 per i soggetti non finanziari che emettono titoli di capitale Le note di sintesi dei prospetti contenenti le informazioni di cui alla tabella 3 dell’allegato I che sono state approvate tra il 21 luglio 2019 e il 16 settembre 2020 continuano a essere valide fino al termine del periodo di validità di tali prospetti.»; (3) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato 1 del presente regolamento; (4) l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato 2 del presente regolamento. Articolo 2 Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2019/979 (non riguarda la versione italiana) Articolo 3 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Tuttavia, l’articolo 1, punti 1), 3) e 4), e l’articolo 2 si applicano a decorrere dal 21 luglio 2019. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2019/979 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni finanziarie chiave nella nota di sintesi del prospetto, alla pubblicazione e alla classificazione dei prospetti, alla pubblicità relativa ai titoli, ai supplementi al prospetto e al portale di notifica, e che abroga i regolamenti delegati (UE) n. 382/2014 e (UE) 2016/301 della Commissione ( GU L 166 del 21.6.2019, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) n. 382/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che integra la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la pubblicazione dei supplementi al prospetto ( GU L 111 del 15.4.2014, pag. 36 ). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84 ). ( 5 ) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione ( GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84 ). ALLEGATO 1 Nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/979, la tabella 3 è sostituita dalla seguente: «Tabella 3 Rendiconto sui flussi di cassa per i soggetti non finanziari (titoli di capitale) Anno Anno –1 Anno –2 Intermedio Intermedio comparativo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente *Flussi di cassa netti rilevanti derivanti da attività operative e/o flussi di cassa derivanti da attività di investimento e/o contante derivante da attività di finanziamento » ALLEGATO 2 Nella tabella 1 dell’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2019/979, nella colonna «Formato e standard per le segnalazioni», alla voce 26, «DRCP» è sostituito da «DPRS».

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