Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1261 della Commissione del 26 luglio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Olio di Roma» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento UE 2021/1261 riguardo alla registrazione dell'"Olio di Roma"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1261 della Commissione europea del 26 luglio 2021 registra il nome "Olio di Roma" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questa registrazione avviene secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La domanda di registrazione era stata presentata dall'Italia e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 30 marzo 2021, senza che pervenissero dichiarazioni di opposizione entro i termini previsti. Il prodotto "Olio di Roma" rientra nella classe 1.5 (Oli e grassi) secondo la classificazione dell'allegato XI del Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. L'iscrizione nel registro conferisce protezione al nome a livello europeo, impedendo a produttori non autorizzati di utilizzare questa denominazione. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1261 della Commissione del 26 luglio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Olio di Roma» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1261 of 26 July 2021 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Olio di Roma’ (PGI))
Testo normativo
2.8.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 277/28
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1261 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Olio di Roma» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Olio di Roma» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Olio di Roma» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Olio di Roma» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2021
Per la Commissione
A nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 112 dell’30.3.2021, pag. 12
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento UE 2021/1261 riguarda la protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine protette (DOP), strumenti fondamentali per la tutela dei prodotti agroalimentari europei. Produttori, aziende agricole e consorzi di tutela devono conoscere le regole sulla registrazione, l'uso autorizzato della denominazione e le sanzioni per contraffazione, oltre alle implicazioni doganali e commerciali della protezione geografica nel mercato unico europeo.
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