Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1259 della Commissione del 26 luglio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Tuzséri alma» (DOP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1259 riguardo alla registrazione di "Tuzséri alma"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1259 della Commissione europea, pubblicato il 26 luglio 2021, registra il nome "Tuzséri alma" come Denominazione di Origine Protetta (DOP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo atto normativo si applica ai produttori e ai commercianti di mele provenienti dalla regione di Tuzséri in Ungheria, garantendo loro la protezione giuridica del nome e la possibilità di commercializzare il prodotto con questa denominazione qualificata. La registrazione è avvenuta secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo che la domanda ungherese è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale e nessuno Stato membro ha presentato opposizione entro i termini stabiliti. Il prodotto rientra nella classe 1.6 (Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati) e beneficia della protezione contro l'uso non autorizzato del nome, sia all'interno che all'esterno dell'UE, rappresentando un valore aggiunto per i produttori locali e una garanzia di qualità per i consumatori.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1259 della Commissione del 26 luglio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Tuzséri alma» (DOP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1259 of 26 July 2021 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Tuzséri alma’ (PDO))
Testo normativo
2.8.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 277/26
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1259 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [
«
Tuzséri alma
»
(DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Tuzséri alma» presentata dall’Ungheria è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Tuzséri alma» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Tuzséri alma» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 102 del 24.3.2021, pag. 21
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2021/1259 riguarda la registrazione di denominazioni di origine protetta (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) secondo il regime di qualità dell'UE. Produttori e distributori di prodotti agroalimentari devono conoscere le regole sulla protezione del nome geografico, la procedura di opposizione e i vincoli sulla commercializzazione. Questo strumento normativo è rilevante per chi opera nel settore agroalimentare, nelle certificazioni di qualità e nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale dei prodotti a denominazione protetta.
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