Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1259/2018

Regolamento (UE) 2018/1259 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 873/2012 recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo di transizione di cui all'articolo 4 riguardo all'aroma «concentrato di aroma grigliato (vegetale)» (n. FL 21.002) (Testo rilevante ai fini del

Pubblicato: 20/09/2018 In vigore dal: 20/09/2018 Documento ufficiale

Qual è la proroga del periodo transitorio per l'aroma "concentrato di aroma grigliato (vegetale)" secondo il Regolamento UE 2018/1259?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2018/1259 modifica le misure transitorie precedenti per estendere il periodo di commercializzazione di alimenti contenenti l'aroma "concentrato di aroma grigliato (vegetale)" (FL 21.002). Si applica a tutti gli operatori del settore alimentare che hanno immesso sul mercato o etichettato prodotti con questo aroma prima del 22 aprile 2020. In pratica, questi alimenti possono continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza, anche se l'aroma non ha ancora completato la procedura di autorizzazione europea. La proroga è stata concessa perché l'Autorità europea per la sicurezza alimentare aveva richiesto ulteriori studi tossicologici al richiedente, con scadenza 5 agosto 2018. Se le informazioni non vengono fornite entro tale data, la procedura di domanda viene conclusa secondo le regole del Regolamento CE 1331/2008, garantendo certezza giuridica agli operatori durante il periodo di valutazione.

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Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2018/1259 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 873/2012 recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo di transizione di cui all'articolo 4 riguardo all'aroma «concentrato di aroma grigliato (vegetale)» (n. FL 21.002) (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Regulation (EU) 2018/1259 of 20 September 2018 amending Regulation (EU) No 873/2012 on transitional measures concerning the Union list of flavourings and source materials set out in Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the extension of the transition period of Article 4 concerning the flavouring ‘grill flavour concentrate (vegetable)’ FL No 21.002 (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

21.9.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 238/28 REGOLAMENTO (UE) 2018/1259 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 2018 che modifica il regolamento (UE) n. 873/2012 recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo di transizione di cui all'articolo 4 riguardo all'aroma «concentrato di aroma grigliato (vegetale)» (n. FL 21.002) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE ( 1 ) , in particolare l'articolo 25, paragrafo 3, visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ( 2 ) , in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione di aromi e materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e le condizioni per il loro uso. (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione ( 3 ) ha adottato l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. (3) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 ha introdotto anche nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 le parti B («Preparati aromatizzanti»), C («Aromi ottenuti mediante trattamento termico»), D («Precursori degli aromi»), E («Altre sostanze aromatizzanti») ed F («Materiali di partenza»). Le parti da B a F di detto allegato corrispondono alle categorie di aromi e materiali di base di cui all'articolo 9, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n. 1334/2008. Le parti da B a F non contengono voci. (4) Il regolamento (UE) n. 873/2012 ( 4 ) della Commissione ha fissato una serie di misure transitorie quando ha stabilito l'elenco dell'Unione degli aromi per la prima volta. (5) Il regolamento (UE) n. 873/2012 ha indicato il termine del 22 ottobre 2015 per la presentazione delle domande per gli aromi e i materiali di base di cui all'articolo 9, lettere da b) a f), del regolamento (CE) n.1334/2008, conformemente al regolamento (CE) n. 1331/2008. Ha inoltre previsto un periodo transitorio per gli alimenti ai quali sono stati aggiunti tali aromi, in attesa della valutazione delle domande presentate da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»). (6) A norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 873/2012, il 20 ottobre 2015 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'aroma «concentrato di aroma grigliato (vegetale)» (n. FL 21.002) appartenente alla categoria di cui all'articolo 9, lettera e), «altri aromi». (7) Il 5 ottobre 2017 l'Autorità ha chiesto al richiedente di presentare ulteriori informazioni scientifiche e studi tossicologici entro il 5 agosto 2018. Il richiedente ha comunicato alla Commissione e all'Autorità che gli studi richiesti sono in corso al fine di trasmettere le informazioni richieste entro il termine stabilito. (8) Per motivi di certezza del diritto, in assenza di una comunicazione delle informazioni richieste entro il termine fissato, dovrebbe essere applicato l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1331/2008 allo scopo di porre fine alla procedura uniforme che porta all'aggiornamento dell'elenco comunitario. (9) Conformemente agli obiettivi del regolamento (CE) n. 1334/2008, al fine di garantire la certezza giuridica per quanto riguarda gli alimenti ai quali è stato aggiunto l'aroma «concentrato di aroma grigliato (vegetale)» (n. FL 21.002) fino al completamento della valutazione da parte dell'Autorità, per questa domanda è opportuno prorogare temporaneamente il periodo transitorio stabilito all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 873/2012. (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   All'articolo 4 del regolamento (UE) n. 873/2012 è aggiunto un nuovo paragrafo 2: «2.   Gli alimenti contenenti l'aroma “concentrato di aroma grigliato (vegetale)” (n. FL 21.002), appartenente alla categoria “altri aromi”, che sono legalmente immessi sul mercato o etichettati prima del 22 aprile 2020 possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Se le informazioni richieste dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare non sono fornite entro il 5 agosto 2018, viene posta fine alla procedura di domanda in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1331/2008.» 2.   Il comma originale dell'articolo 4 è numerato come paragrafo 1. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 23 aprile 2018. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34 . ( 2 ) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1 o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione ( GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione, del 1 o ottobre 2012, recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 267 del 2.10.2012, pag. 162 ).

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Il Regolamento UE 2018/1259 riguarda le misure transitorie per aromi alimentari secondo il Regolamento CE 1334/2008, disciplinando l'elenco dell'Unione degli aromi e i materiali di base. Gli operatori del settore alimentare devono conoscere le procedure di autorizzazione uniforme previste dal Regolamento CE 1331/2008, i periodi di transizione per la commercializzazione e le scadenze per la presentazione di documentazione scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

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