Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1258 della Commissione del 26 luglio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Őrségi tökmagolaj»(IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1258 riguardo alla registrazione dell'«Őrségi tökmagolaj»?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1258 della Commissione europea, pubblicato il 26 luglio 2021, registra il nome «Őrségi tökmagolaj» come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Si applica a un prodotto ungherese classificato nella categoria degli oli e grassi (classe 1.5 dell'allegato XI del Regolamento di esecuzione UE 668/2014), specificamente un olio di semi di zucca. La registrazione è avvenuta a seguito della domanda presentata dall'Ungheria e della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, senza che fossero state presentate dichiarazioni di opposizione entro i termini previsti dall'articolo 51 del Regolamento (UE) 1151/2012. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, garantendo protezione legale al nome e al prodotto contro imitazioni e utilizzi non autorizzati nel territorio dell'UE.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1258 della Commissione del 26 luglio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Őrségi tökmagolaj»(IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1258 of 26 July 2021 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Őrségi tökmagolaj’ (PGI))
Testo normativo
2.8.2021
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 277/25
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1258 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [
«
Őrségi tökmagolaj
»
(IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Őrségi tökmagolaj» presentata dall’Ungheria è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Őrségi tökmagolaj» deve essere registrato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Őrségi tökmagolaj» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2021
Per la Commissione
a nome della president
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 103 del 25.3.2021, pag. 18
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2021/1258 riguarda la protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e delle denominazioni di origine (DOP) secondo il Regolamento (UE) 1151/2012, strumenti fondamentali per la tutela dei prodotti agroalimentari europei. Aziende produttrici, distributori e operatori commerciali devono conoscere le regole sulla registrazione, i diritti esclusivi conferiti dall'IGP, e le modalità di utilizzo del marchio geografico protetto per evitare violazioni e contraffattori nel mercato comunitario.
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