Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1254/2021

Regolamento delegato (UE) 2021/1254 della Commissione del 21 aprile 2021 recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/565 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 21/04/2021 In vigore dal: 21/04/2021 Documento ufficiale

Quali sono gli errori corretti dal Regolamento UE 2021/1254 nel Regolamento delegato 2017/565 e come influisce sulla tenuta delle registrazioni delle imprese di investimento?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento delegato (UE) 2021/1254 è un regolamento di rettifica che corregge errori materiali presenti nel Regolamento delegato (UE) 2017/565, il quale disciplina i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio delle imprese di investimento secondo la direttiva MiFID II (2014/65/UE). Gli errori riguardavano principalmente riferimenti incrociati errati nell'articolo 1, paragrafo 1, dove venivano citate disposizioni sbagliate (articoli 59, 60 e capo IV anziché articoli 64, 65 e capo VIII), e numerosi errori negli allegati relativi alla tenuta delle registrazioni. La rettifica si applica a tutte le imprese di investimento e alle società di gestione che prestano servizi secondo le direttive UCITS (2009/65/CE) e AIFM (2011/61/UE).

In pratica, il regolamento corregge l'Allegato I, che contiene l'elenco minimo delle registrazioni obbligatorie che le imprese devono mantenere. Questo allegato è organizzato per categorie (valutazione del cliente, gestione dell'ordine, comunicazione, salvaguardia delle attività, requisiti organizzativi) e specifica per ogni tipo di registrazione il contenuto richiesto e i riferimenti normativi corretti. Le imprese di investimento devono quindi adeguare i loro sistemi di registrazione e documentazione secondo i riferimenti normativi corretti, garantendo la conformità alle disposizioni MiFID II.

Per i commercialisti e i consulenti che assistono imprese di investimento, questa rettifica è rilevante perché chiarisce quali disposizioni normative effettivamente si applicano alla tenuta delle registrazioni. Gli errori precedenti potevano generare confusione interpretativa; ora i riferimenti corretti facilitano la compliance e l'audit interno. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (2 agosto 2021) ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE.

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Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2021/1254 della Commissione del 21 aprile 2021 recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/565 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1254 of 21 April 2021 correcting Delegated Regulation (EU) 2017/565 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards organisational requirements and operating conditions for investment firms and defined terms for the purposes of that Directive (Text with EEA relevance)

Testo normativo

2.8.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 277/6 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1254 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 2021 recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/565 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ( 1 ) , in particolare l’articolo 16, paragrafo 12, e l’articolo 27, paragrafo 9, considerando quanto segue: (1) L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione ( 2 ) presenta errori poiché esso prescrive l’applicazione dell’articolo 59, paragrafo 4, dell’articolo 60 e del capo IV di detto regolamento, anziché l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 4, dell’articolo 65 e del capo VIII. (2) Figurano errori in diversi riferimenti incrociati nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/565, più precisamente alle voci «valutazione del cliente», «gestione dell’ordine», «ordini del cliente e operazioni», «comunicazione al cliente», «comunicazione con il cliente» e «requisiti organizzativi». (3) È quindi opportuno rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/565, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento delegato (UE) 2017/565 è così rettificato: 1) all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il capo II e le sezioni da 1 a 4, l’articolo 64, paragrafo 4, l’articolo 65 e il capo III, sezioni da 6 a 8, e, nella misura in cui riguardano tali disposizioni, il capo I e il capo VIII del presente regolamento si applicano alle società di gestione che prestano servizi in conformità dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE e dell’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ) . ( *1 ) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 ( GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1 ).»;" 2) l’allegato I è sostituito dall’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2021 Per la Commissione La president Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva ( GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1 ). ALLEGATO «ALLEGATO I Tenuta delle registrazioni Elenco minimo delle registrazioni che le imprese di investimento devono tenere a seconda della natura delle attività svolte Natura dell’obbligo Tipo di registrazione Sintesi del contenuto Riferimento normativo Valutazione del cliente Informazioni fornite al cliente Contenuto previsto all’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE e agli articoli da 44 a 51 del presente regolamento Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE Articoli da 44 a 51 del presente regolamento Accordi con il cliente Registrazioni previste all’articolo 25, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE Articolo 25, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE Articolo 58 del presente regolamento Valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza Contenuto previsto all’articolo 25, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE e agli articoli 54, 55 e 60 del presente regolamento Articolo 25, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE Articoli 54, 55 e 56 del presente regolamento Gestione dell’ordine Gestione degli ordini del cliente — Operazioni aggregate Registrazioni previste agli articoli da 67 a 70 del presente regolamento Articolo 24, paragrafo 1, e articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE Articoli da 67 a 70 del presente regolamento Aggregazione e assegnazione delle operazioni per conto proprio Registrazioni previste all’articolo 69 del presente regolamento Articolo 24, paragrafo 1, e articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE Articolo 69 del presente regolamento Ordini del cliente e operazioni Tenuta delle registrazioni degli ordini del cliente o delle decisioni di negoziazione Registrazioni previste all’articolo 74 del presente regolamento Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE Articolo 74 del presente regolamento Tenuta delle registrazioni delle operazioni e del trattamento degli ordini Registrazioni previste all’articolo 75 del presente regolamento Articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE Articolo 75 del presente regolamento Comunicazione al cliente Obbligo per i servizi forniti al cliente Contenuto previsto agli articoli da 59 a 63 del presente regolamento Articolo 24, paragrafi 1 e 6, e articolo 25, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2014/65/UE Articoli da 59 a 63 del presente regolamento Salvaguardia delle attività del cliente Strumenti finanziari del cliente detenuti dall’impresa di investimento Registrazioni previste all’articolo 16, paragrafo 8, della direttiva 2014/65/UE e all’articolo 2 della direttiva delegata (UE) 2017/593 Commissione Articolo 16, paragrafo 8, della direttiva 2014/65/UE Articolo 2 della direttiva delegata (UE) 2017/593 Fondi del cliente detenuti dall’impresa di investimento Registrazioni previste all’articolo 16, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE e all’articolo 2 della direttiva delegata (UE) 2017/593 Articolo 16, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE Articolo 2 della direttiva delegata (UE) 2017/593 Impiego degli strumenti finanziari del cliente Registrazioni previste all’articolo 5 della direttiva delegata (UE) 2017/593 Articolo 16, paragrafi 8, 9 e 10, della direttiva 2014/65/UE Articolo 5 della direttiva delegata (UE) 2017/593 Comunicazione con il cliente Informazioni sui costi e gli oneri connessi Contenuto previsto all’articolo 50 del presente regolamento Articolo 24, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2014/65/UE Articolo 50 del presente regolamento Informazioni sull’impresa di investimento e i servizi, gli strumenti finanziari e la salvaguardia delle attività del cliente che offre Contenuto previsto agli articoli 47, 48 e 49 del presente regolamento Articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE Articoli 47, 48 e 49 del presente regolamento Informazioni fornite al cliente Registrazione delle comunicazioni Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE Articolo 46 del presente regolamento Comunicazioni di marketing (tranne in forma orale) Ogni comunicazione di marketing emanata dall’impresa di investimento (tranne in forma orale) a norma degli articoli 44 e 46 del presente regolamento Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE Articoli 44 e 46 del presente regolamento Consulenza in materia di investimenti al cliente al dettaglio i) dichiarazione di avvenuta consulenza in materia di investimenti, con indicazione di data e ora; ii) strumento finanziario raccomandato; iii) relazione sull’adeguatezza trasmessa al cliente Articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE Articolo 54 del presente regolamento Ricerca in materia di investimenti Ogni elemento di ricerca in materia di investimenti emanato dall’impresa di investimento su supporto durevole Articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE Articoli 36 e 37 del presente regolamento Requisiti organizzativi Attività e organizzazione interna dell’impresa Registrazioni previste all’articolo 21, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento Articolo 16, paragrafi da 2 a 10, della direttiva 2014/65/UE Articolo 21, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento Relazioni di controllo della conformità Ogni relazione di controllo della conformità trasmessa all’organo di gestione Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE Articolo 22, paragrafo 2, lettera c), e articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento Registrazione del conflitto di interessi Registrazioni previste all’articolo 35 del presente regolamento Articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE Articolo 35 del presente regolamento Incentivi Informazioni comunicate al cliente a norma dell’articolo 24, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE Articolo 24, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE Articoli 11, 12 e 13 della direttiva delegata (UE) 2017/593 Relazioni sulla gestione del rischio Ogni relazione sulla gestione del rischio trasmessa all’alta dirigenza Articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE Articolo 23, paragrafo 1, lettera b), e articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento Relazioni di audit interno Ogni relazione di audit interno trasmessa all’alta dirigenza Articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE Articolo 24 e articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento Registrazioni del trattamento dei reclami Ogni reclamo e misure adottate per trattarlo Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE Articolo 26 del presente regolamento Registrazioni delle operazioni personali Registrazioni previste all’articolo 29, paragrafo 5, lettera c), del presente regolamento Articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE Articolo 29, paragrafo 5, lettera c), del presente regolamento »

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Il Regolamento UE 2021/1254 riguarda la corretta applicazione della direttiva MiFID II (2014/65/UE) e disciplina i requisiti organizzativi, la tenuta delle registrazioni, la valutazione dell'adeguatezza e la comunicazione con i clienti per le imprese di investimento. Professionisti che operano nel settore finanziario consultano questa normativa per comprendere gli obblighi di documentazione, compliance, gestione degli ordini e salvaguardia delle attività del cliente, nonché per allinearsi alle direttive UCITS e AIFM.

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