Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1246 della Commissione del 14 luglio 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome registrato nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Bra» (DOP)
Quali sono le modifiche approvate al disciplinare del formaggio Bra DOP e come è stata gestita la procedura di opposizione?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1246 approva una modifica non minore al disciplinare del formaggio Bra, una denominazione di origine protetta registrata a livello europeo. La modifica era stata richiesta dall'Italia e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per consentire ai soggetti interessati di presentare opposizioni entro i termini previsti. Durante la fase di consultazione, sono pervenute due lettere di opposizione: una da un'associazione francese di produttori di ingredienti alimentari (4 marzo 2022) e una da un privato residente in Francia (15 marzo 2022). Tuttavia, entrambe le opposizioni sono state dichiarate irricevibili perché indirizzate direttamente alla Commissione europea anziché allo Stato membro di residenza del ricorrente, come previsto dalla procedura formale. La Commissione ha quindi proceduto all'approvazione della modifica, che entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile, vincolando i produttori di Bra DOP al rispetto del disciplinare modificato.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1246 della Commissione del 14 luglio 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome registrato nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Bra» (DOP)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1246 of 14 July 2022 approving non-minor amendments to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Bra’ (PDO)
Testo normativo
20.7.2022
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 191/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1246 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2022
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome registrato nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette
«
Bra
»
(DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Bra», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione
(
2
)
, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1280/2014 della Commissione
(
3
)
.
(2)
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
4
)
, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
(3)
La Commissione ha ricevuto due lettere di opposizione all’approvazione della modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Bra». La prima lettera è pervenuta il 4 marzo 2022 da un’associazione di produttori di ingredienti alimentari con sede in Francia; la seconda lettera è pervenuta il 15 marzo 2022 da una persona fisica residente in Francia. Entrambe le lettere erano indirizzate direttamente alla Commissione.
(4)
A norma dell’articolo 51, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo, residenti o stabilite in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda possono presentare una notifica di opposizione allo Stato membro in cui sono stabilite. Tenuto conto del fatto che entrambe le lettere di opposizione all’approvazione della modifica sono state indirizzate direttamente alla Commissione e non sono quindi conformi alla procedura di cui al suddetto articolo 51, paragrafo 1, tali lettere di opposizione sono ritenute irricevibili.
(5)
Sulla scorta di quanto esposto, la Commissione ritiene che la modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Bra» dovrebbe essere approvata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
relativa al nome «Bra» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1
o
luglio 1996, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (
GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1280/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bra (DOP)] (
GU L 347 del 3.12.2014, pag. 10
).
(
4
)
GU C 507 del 16.12.2021, pag. 18
.
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Il Regolamento (UE) 1151/2012 disciplina i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, incluse le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP). La procedura di modifica del disciplinare prevede la pubblicazione della domanda, l'apertura di una fase di opposizione secondo l'articolo 51 del regolamento, e l'approvazione finale da parte della Commissione. I soggetti interessati, come produttori concorrenti o associazioni di categoria, devono rispettare i requisiti procedurali formali per presentare ricorsi validi.
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