Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1245 della Commissione, del 18 giugno 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Antep Fıstık Ezmesi/Antepfıstığı Ezmesi/Gaziantep Fıstık Ezmesi (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1245 riguardo alla pasta di pistacchio turca?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1245 della Commissione europea, del 18 giugno 2025, iscrive ufficialmente l'indicazione geografica "Antep Fıstık Ezmesi/Antepfıstığı Ezmesi/Gaziantep Fıstık Ezmesi" (IGP - Indicazione Geografica Protetta) nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione europea. Questo significa che la pasta di pistacchio proveniente dalla regione di Gaziantep in Turchia ottiene protezione legale a livello UE, garantendo che solo i produttori di quella zona geografica possono utilizzare questa denominazione. La registrazione è avvenuta senza opposizioni da parte di altri Stati membri, poiché la domanda era stata presentata dalla Turchia prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento (UE) 2024/1143 e successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dopo la pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE, creando un quadro normativo vincolante per la commercializzazione e la tutela di questo prodotto nel mercato europeo.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1245 della Commissione, del 18 giugno 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Antep Fıstık Ezmesi/Antepfıstığı Ezmesi/Gaziantep Fıstık Ezmesi (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1245 of 18 June 2025 on the registration of the geographical indication Antep Fıstık Ezmesi / Antepfıstığı Ezmesi / Gaziantep Fıstık Ezmesi (PGI)’ in the Union register of geographical indications pursuant to Regulation (EU) 2024/1143 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1245
25.6.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1245 DELLA COMMISSIONE
del 18 giugno 2025
recante iscrizione dell’indicazione geografica «Antep Fıstık Ezmesi/Antepfıstığı Ezmesi/Gaziantep Fıstık Ezmesi» (IGP) nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012
(
1
)
, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, la domanda di registrazione dell’indicazione geografica «Antep Fıstık Ezmesi/Antepfıstığı Ezmesi/Gaziantep Fıstık Ezmesi» presentata dalla Turchia e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
3
)
.
(2)
Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di registrazione a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento.
(3)
È pertanto opportuno iscrivere l’indicazione geografica «Antep Fıstık Ezmesi/Antepfıstığı Ezmesi/Gaziantep Fıstık Ezmesi» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’indicazione geografica «Antep Fıstık Ezmesi/Antepfıstığı Ezmesi/Gaziantep Fıstık Ezmesi» (IGP) è iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2025
Per la Commissione
a nome della presidente
Christophe HANSEN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj
.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj
).
(
3
)
GU C, C/2025/1380, 26.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1380/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1245/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento (UE) 2025/1245 riguarda le indicazioni geografiche protette (IGP) e la loro registrazione nel registro dell'Unione, disciplinando la protezione dei prodotti agricoli e alimentari secondo il regolamento (UE) 2024/1143. Importatori, distributori e operatori del settore agroalimentare devono conoscere le norme sulla denominazione geografica protetta, sulla tracciabilità dei prodotti e sulla conformità alle specifiche tecniche per evitare violazioni della proprietà intellettuale e sanzioni commerciali nel mercato UE.
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