Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1235 della Commissione, del 12 settembre 2018, che registra una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion) (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1235 sulla registrazione della denominazione "Agkinara Irion"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1235 della Commissione europea, del 12 settembre 2018, registra la denominazione "Αγκινάρα Ιρίων" (Agkinara Irion) come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questa registrazione riguarda un prodotto ortofrutticolo greco, classificato nella categoria 1.6 (Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati), e rappresenta il riconoscimento ufficiale della qualità e dell'origine geografica del prodotto. La registrazione è avvenuta a seguito della pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e dell'assenza di dichiarazioni di opposizione entro i termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE.
Per le aziende produttrici e i commercianti, questa registrazione consente di utilizzare ufficialmente la denominazione "Agkinara Irion" IGP per i prodotti che rispettano i disciplinari di produzione stabiliti, garantendo protezione contro l'uso non autorizzato della denominazione e conferendo valore aggiunto al prodotto nel mercato europeo. La protezione è valida in tutti i Paesi dell'Unione europea e rappresenta una tutela legale contro la contraffazione e l'uso improprio della denominazione.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1235 della Commissione, del 12 settembre 2018, che registra una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion) (IGP)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1235 of 12 September 2018 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Αγκινάρα Ιρίων’ (Agkinara Irion) (PGI)
Testo normativo
14.9.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 231/19
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1235 DELLA COMMISSIONE
del 12 settembre 2018
che registra una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion) (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion) presentata dalla Grecia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion) deve essere registrata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Αγκινάρα Ιρίων» (Agkinara Irion) (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 53 del 13.2.2018, pag. 7
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2018/1235 disciplina le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e le Denominazioni di Origine Protette (DOP) secondo il regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, con riferimento al Regolamento (UE) n. 1151/2012. Produttori e distributori devono rispettare i disciplinari di produzione, le norme sulla tracciabilità e le modalità di etichettatura per commercializzare prodotti con IGP, mentre gli operatori del settore agroalimentare consultano questi regolamenti per questioni di conformità normativa, protezione del marchio geografico e accesso ai mercati dell'Unione europea.
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