Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1234/2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1234 della Commissione, del 12 settembre 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» (IGP)

Pubblicato: 12/09/2018 In vigore dal: 12/09/2018 Documento ufficiale

Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1234 riguardo alla registrazione della denominazione "Marrone di Serino"/"Castagna di Serino"?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1234 della Commissione europea, del 12 settembre 2018, registra ufficialmente la denominazione "Marrone di Serino"/"Castagna di Serino" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro europeo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La registrazione riguarda un prodotto ortofrutticolo della classe 1.6 (Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati), presentato dall'Italia secondo le procedure previste dal Regolamento (UE) n. 1151/2012.

La registrazione è stata completata senza opposizioni: la domanda era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 28 febbraio 2018, e poiché nessuno Stato membro o soggetto interessato ha presentato dichiarazioni di opposizione entro i termini previsti, la Commissione ha proceduto alla registrazione. Questo significa che i produttori di castagne provenienti da Serino possono ora utilizzare ufficialmente questa denominazione protetta per commercializzare il loro prodotto nell'Unione europea.

Per le aziende produttrici, la registrazione IGP rappresenta una protezione legale contro l'uso non autorizzato della denominazione e un valore aggiunto per la commercializzazione, garantendo ai consumatori l'origine geografica e le caratteristiche qualitative del prodotto. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1234 della Commissione, del 12 settembre 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» (IGP) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1234 of 12 September 2018 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Marrone di Serino’/‘Castagna di Serino’ (PGI)

Testo normativo

14.9.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 231/18 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1234 DELLA COMMISSIONE del 12 settembre 2018 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» (IGP) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» presentata dall'Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 2 ) . (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» deve essere registrata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La denominazione «Marrone di Serino»/«Castagna di Serino» (IGP) è registrata. La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 settembre 2018 Per la Commissione, a nome del presidente Phil HOGAN Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 75 del 28.2.2018, pag. 6 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ).

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