Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1223/2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1223 della Commissione, del 30 aprile 2024, relativo all'accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive istituite sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell'India e della Turchia e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/265

Pubblicato: 30/04/2024 In vigore dal: 30/04/2024 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti che deve soddisfare un nuovo produttore esportatore turco di piastrelle di ceramica per ottenere un'aliquota daziale ridotta rispetto alle misure antidumping dell'UE?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1223 stabilisce le condizioni per cui un nuovo produttore esportatore turco di piastrelle di ceramica può beneficiare di un'aliquota daziale antidumping ridotta del 9,2% anziché quella nazionale del 20,9%. Il nuovo produttore deve dimostrare tre requisiti cumulativi: primo, non deve aver esportato piastrelle di ceramica nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta iniziale (1° luglio 2020 - 30 giugno 2021); secondo, non deve essere collegato a nessun produttore esportatore che ha esportato il prodotto durante quel periodo; terzo, deve aver effettivamente esportato o assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo di piastrelle nell'UE dopo il periodo dell'inchiesta. La norma si applica specificamente alle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Turchia soggette a dazi antidumping definitivi. Nel caso concreto, la società turca Anatolia Porselen Seramik Anonim Şirketi ha soddisfatto tutti e tre i requisiti: non aveva impianti operativi durante il periodo dell'inchiesta, non aveva legami con altri esportatori campionati, e aveva sottoscritto contratti irrevocabili di fornitura con clienti dell'Unione. Per le aziende esportatrici, questo meccanismo rappresenta un'opportunità di accesso al mercato UE a condizioni più favorevoli rispetto ai competitor già operativi durante l'inchiesta.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1223 della Commissione, del 30 aprile 2024, relativo all'accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive istituite sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell'India e della Turchia e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1223 of 30 April 2024 accepting a request for new exporting producer treatment with regard to the definitive anti-dumping measures imposed on imports of ceramic tiles originating in India and Türkiye and amending Implementing Regulation (EU) 2023/265

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1223 2.5.2024 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1223 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2024 relativo all'accettazione di una richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive istituite sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell'India e della Turchia e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione, del 9 febbraio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell'India e della Turchia ( 2 ) («regolamento iniziale»), in particolare l'articolo 2, considerando quanto segue: A. MISURE IN VIGORE (1) Il 10 febbraio 2023 la Commissione ha istituito, con il regolamento iniziale, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di piastrelle di ceramica («prodotto in esame») originarie, tra l'altro, della Turchia. (2) Nell'inchiesta che ha condotto all'istituzione dei dazi antidumping definitivi («inchiesta iniziale») si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori, tra l'altro, della Turchia in conformità all'articolo 17 del regolamento di base. (3) Per i produttori esportatori della Turchia inclusi nel campione la Commissione ha istituito aliquote individuali del dazio antidumping comprese tra il 4,8 % e il 20,9 % sulle importazioni di piastrelle di ceramica. Per i produttori esportatori turchi che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione è stata istituita un'aliquota del dazio medio ponderato pari al 9,2 %. I produttori esportatori turchi che hanno collaborato non inclusi nel campione sono elencati nell'allegato II del regolamento iniziale. È stata inoltre istituita un'aliquota del dazio su scala nazionale del 20,9 % sulle piastrelle di ceramica provenienti dalle società della Turchia che non hanno collaborato nell'inchiesta. (4) Conformemente all'articolo 2 del regolamento iniziale l'articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento può essere modificato concedendo a un nuovo produttore esportatore turco l'aliquota del dazio applicabile alle società non incluse nel campione che hanno collaborato, cioè l'aliquota del dazio medio ponderato del 9,2 %, qualora un nuovo produttore esportatore della Turchia fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta iniziale (1 o luglio 2020 - 30 giugno 2021); ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che durante il periodo dell'inchiesta iniziale ha esportato il prodotto in esame nell'Unione; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un momento successivo o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione. B. RICHIESTA DI TRATTAMENTO RISERVATO AI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI (5) La società Anatolia Porselen Seramik Anonim Şirketi («richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori ed essere pertanto soggetta all'aliquota del dazio applicabile alle società della Turchia che hanno collaborato non incluse nel campione, pari al 9,2 %. Il richiedente ha affermato di soddisfare tutte e tre le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento iniziale. (6) Al fine di determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori di cui all'articolo 2 del regolamento iniziale («condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»), la Commissione ha innanzitutto inviato al richiedente un questionario nel quale venivano richiesti elementi di prova che dimostrassero il soddisfacimento di tali condizioni. (7) Dopo aver analizzato la risposta al questionario, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni ed elementi di prova, che sono stati forniti dal richiedente. (8) La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. A tal fine essa ha analizzato gli elementi di prova forniti dal richiedente nella risposta al questionario, consultando varie banche dati online fra cui Orbis ( 3 ) ed effettuando un controllo incrociato delle informazioni della società con le informazioni pubbliche disponibili su internet. La Commissione ha inoltre informato l'industria dell'Unione in merito alla richiesta del richiedente, invitandola a presentare osservazioni. L'industria dell'Unione ha formulato osservazioni che sono state prese in considerazione. C. ANALISI DELLA RICHIESTA (9) Per quanto riguarda la prima condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, che prevede che il richiedente non abbia esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure, la Commissione ha constatato che il richiedente non disponeva di impianti di produzione di piastrelle di ceramica operativi durante il periodo dell'inchiesta iniziale. Dalla Gazzetta del registro delle imprese turco emerge che il richiedente è stato costituito nel 2018, ma dalla relazione sottoposta ad audit per l'esercizio finanziario conclusosi nel 2022 risulta che il richiedente era ancora in una fase di avvio alla fine del 2022. Il richiedente ha avviato una produzione sperimentale nella seconda metà del 2023 e non può pertanto aver esportato piastrelle di ceramica nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Il richiedente soddisfa pertanto la condizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento iniziale. (10) Per quanto riguarda la seconda condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, che prevede che il richiedente non sia collegato ad alcun esportatore o produttore che durante l'inchiesta iniziale ha esportato il prodotto in esame, nel corso dell'inchiesta la Commissione non ha riscontrato alcun legame ( 4 ) tra il richiedente e un altro soggetto giuridico. (11) Dalla Gazzetta del registro delle imprese turco emerge che il richiedente è stato costituito nel 2018 da Anatolia Holding Corp. (Canada). Nelle osservazioni presentate dall'industria dell'Unione si evidenzia che, nell'ambito di un'altra richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori relativa a un altro prodotto e ad altre parti, la Commissione ha respinto la richiesta di un nuovo stabilimento a causa delle vendite nell'Unione di un operatore commerciale collegato nel paese interessato. La Commissione osserva che la situazione fattuale nel caso in esame è completamente diversa. La parte collegata cui fa riferimento l'industria dell'Unione, nel presente caso, non ha sede nel paese interessato, bensì in Canada. (12) La Commissione ha constatato che la famiglia Elmaağaçli, fondatrice del gruppo Anatolia, ha legami storici ( 5 ) con Hitit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. («Hitit»), un produttore esportatore incluso nel campione dell'inchiesta iniziale. Il richiedente non ha tuttavia alcun legame con Hitit. Seppure alcuni membri della famiglia Elmaağaçli fossero azionisti di minoranza di Hitit negli anni novanta, tali partecipazioni non hanno mai conferito ai relativi titolari alcun controllo o orientamento di Hitit. Le partecipazioni in questione sono state vendute o ulteriormente diluite al punto da essere sostanzialmente insignificanti durante il periodo dell'inchiesta iniziale. Da informazioni pubblicamente disponibili emerge che la famiglia fondatrice del gruppo Anatolia ha ridotto la sua partecipazione iniziale in Hitit e che nel 2018 la famiglia Hizal deteneva il 95,5 % di Hitit ( 6 ) . L'azionista di Hitit rimanente della famiglia Elmaağaçli è collegato al richiedente da legami familiari, ma non detiene il controllo o l'orientamento del richiedente. (13) Il richiedente soddisfa pertanto la condizione di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento iniziale. (14) Per quanto riguarda la terza condizione per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, che prevede che il richiedente abbia effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta iniziale o abbia assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione, nel corso dell'inchiesta la Commissione ha constatato che il richiedente ha assunto con diversi acquirenti nell'Unione un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo di piastrelle di ceramica nell'Unione. (15) Secondo l'industria dell'Unione, il fatto che il richiedente avesse ordini di prova in corso nell'ultimo trimestre del 2023 potrebbe implicare che gli obblighi contrattuali di fornitura di piastrelle di ceramica non siano irrevocabili, bensì in attesa di un'ulteriore valutazione del prodotto fornito. La Commissione non concorda con questa ipotesi, alla luce degli obblighi contrattuali del richiedente e delle sanzioni previste in caso di violazione arbitraria dei termini dell'accordo da parte delle parti. (16) La Commissione ha concluso pertanto che il richiedente soddisfa la condizione di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento iniziale. (17) Alla luce di quanto precede, il richiedente soddisfa tutte le tre condizioni per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, quali stabilite all'articolo 2 del regolamento iniziale, ed è pertanto opportuno accogliere la richiesta. Il richiedente dovrebbe quindi essere soggetto al dazio antidumping del 9,2 % applicato alle società turche che hanno collaborato non incluse nel campione dell'inchiesta iniziale per la Turchia. D. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI (18) Il richiedente e l'industria dell'Unione sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto opportuno concedere ad Anatolia Porselen Seramik Anonim Şirketi l'applicazione dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società turche che hanno collaborato non incluse nel campione dell'inchiesta iniziale per la Turchia. (19) Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione. (20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La seguente società è aggiunta all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265, contenente l'elenco delle società turche che hanno collaborato non incluse nel campione per la Turchia: Nome Codice addizionale TARIC «Anatolia Porselen Seramik Anonim Şirketi 89AG». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) GU L 41 del 10.2.2023, pag. 1 . ( 3 ) Orbis è un fornitore mondiale di informazioni aziendali comprendente più di 220 milioni di società di tutto il mondo. Fornisce principalmente informazioni standardizzate riguardo a società private e strutture societarie. ( 4 ) L'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 ) (codice doganale dell'UE) dispone che due persone sono considerate legate se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; h) sono membri della stessa famiglia. Le persone associate in affari per il fatto che l'una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell'altra, quale che sia la designazione utilizzata, si considerano legate solo se rientrano in una delle categorie di cui alla frase precedente. ( 5 ) https://www.bizimanadolu.com/archives/Guncel/gun22.htm (ultima consultazione il 29 gennaio 2024). ( 6 ) https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/vahap-munyar/aglama-luksum-yoktu-8inci-gun-baskan-oldum-40731455 (articolo del 28 febbraio 2018, ultima consultazione il 19 febbraio 2024). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1223/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento (UE) 2024/1223 disciplina il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori nel contesto delle misure antidumping su piastrelle di ceramica, applicando il principio della parità di trattamento tra esportatori cooperanti non campionati. La normativa richiama l'articolo 9, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2016/1036 sulla difesa commerciale e utilizza il campionamento secondo l'articolo 17 dello stesso regolamento di base. Commercialisti e consulenti doganali consultano questa disposizione per questioni di classificazione tariffaria TARIC, collegamento tra società secondo il Codice doganale dell'UE, e determinazione dell'aliquota daziale applicabile a nuovi operatori nel commercio internazionale.

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