Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1221/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1221 della Commissione, del 16 giugno 2025, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 16/06/2025 In vigore dal: 16/06/2025 Documento ufficiale

Qual è la classificazione doganale della bevanda gassata alcolica aromatizzata al ribes nero descritta nel Regolamento UE 2025/1221 e quali sono i criteri applicati?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1221 della Commissione stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di determinate merci, al fine di garantire un'applicazione uniforme delle tariffe doganali in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. In questo caso specifico, il regolamento classifica una bevanda gassata alcolica di colore rosso scuro con sapore di ribes nero e titolo alcolometrico del 14,5% nel codice NC 2208 90 69, corrispondente ad "altre bevande alcoliche presentate in recipienti di capacità pari o inferiore a due litri". La classificazione è determinata applicando le regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata: poiché il liquido alcolico utilizzato nel prodotto finale (ottenuto mescolando succo di mela fermentato con alcole etilico rettificato) non conserva le caratteristiche organolettiche di una bevanda fermentata da un particolare frutto, il prodotto non può essere classificato nella voce 2206 (bevande fermentate), ma rientra nella categoria delle bevande alcoliche aromatizzate. Il regolamento prevede inoltre che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possono continuare ad essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, garantendo un periodo transitorio agli operatori commerciali.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1221 della Commissione, del 16 giugno 2025, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1221 of 16 June 2025 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1221 19.6.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1221 DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 2025 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2025 Per la Commissione A nome della presidente Gerassimos THOMAS Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni 1) 2) 3) Bevanda gassata alcolica di colore rosso scuro, con sapore e aroma di ribes nero, avente un titolo alcolometrico volumico pari a 14,5 %. È ottenuta mescolando un liquido alcolico con un liquido non alcolico gassato con un dosaggio volumetrico pari rispettivamente a circa 76 % e 24 %. Il liquido alcolico è ottenuto mescolando succo di mela fermentato con alcole etilico rettificato, sciroppo di glucosio-fruttosio, acido citrico e acqua. Ha un forte odore e sapore alcolico e manca dell’odore e del sapore di una bevanda fermentata prodotta a partire da succo di mela. Il liquido non alcolico gassato contiene acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, anidride carbonica, acido citrico, aroma di ribes nero, conservanti e coloranti (E122, E151). La componente di alcole fermentato nel prodotto rappresenta il 54 % e l’alcole rettificato rappresenta il 46 % del titolo alcolometrico totale. Il prodotto finale, destinato al consumo diretto, presenta l’odore e il sapore del ribes nero. È condizionato per la vendita al minuto come bevanda alcolica aromatizzata al ribes nero in bottiglie di plastica da 0,5 litri. 2208 90 69 Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 2208 , 2208 90 e 2208 90 69 . Il liquido alcolico utilizzato nel prodotto finale è privo del sapore e dell’odore di una bevanda ottenuta a partire da un particolare frutto o prodotto naturale e pertanto non conserva le caratteristiche di un prodotto che rientra nella voce 2206 . Il prodotto finale non può pertanto essere classificato come bevanda fermentata o come miscuglio di una bevanda fermentata e di una bevanda non alcolica alla voce 2206 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2206 , terzo paragrafo, e le note esplicative della nomenclatura combinata relative alla voce 2206 00 ). Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 2208 90 69 come altra bevanda alcolica presentata in recipienti di capacità pari o inferiore a due litri. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1221/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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La nomenclatura combinata e il codice NC sono strumenti essenziali per la classificazione doganale delle merci e l'applicazione delle tariffe doganali comuni. Importatori, esportatori e consulenti doganali devono consultare regolarmente i regolamenti di esecuzione della Commissione per verificare la corretta classificazione dei prodotti, in particolare per bevande alcoliche, miscele e prodotti aromatizzati, dove le regole di interpretazione e le note esplicative del Sistema Armonizzato risultano determinanti per evitare contestazioni e garantire la corretta applicazione dei dazi.

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