Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1213 della Commissione, del 28 agosto 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Rucavas baltais sviests» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento UE 2018/1213 sulla registrazione di "Rucavas baltais sviests"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1213 della Commissione europea, del 28 agosto 2018, registra la denominazione "Rucavas baltais sviests" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Si applica a un prodotto alimentare della categoria oli e grassi, specificamente il burro, proveniente dalla Lettonia. La registrazione è avvenuta secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo che la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale e nessuno Stato membro ha presentato opposizione entro i termini previsti. In pratica, questo significa che solo i produttori della regione di Rucavas in Lettonia possono utilizzare questa denominazione per commercializzare il loro burro, garantendo ai consumatori l'autenticità geografica e qualitativa del prodotto. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1213 della Commissione, del 28 agosto 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Rucavas baltais sviests» (IGP)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1213 of 28 August 2018 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Rucavas baltais sviests’ (PGI))
Testo normativo
5.9.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 224/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1213 DELLA COMMISSIONE
del 28 agosto 2018
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Rucavas baltais sviests» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Rucavas baltais sviests» presentata dalla Lettonia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Rucavas baltais sviests» deve essere registrata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Rucavas baltais sviests» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 139 del 20.4.2018, pag. 13
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento UE 2018/1213 riguarda la registrazione di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Denominazioni di Origine Protette (DOP) nel settore agroalimentare, disciplinando i regimi di qualità dei prodotti agricoli secondo il Regolamento (UE) n. 1151/2012. Produttori, esportatori e operatori commerciali nel settore lattiero-caseario devono conoscere le norme sulla protezione geografica, i diritti esclusivi di utilizzo della denominazione e le procedure di opposizione per tutelare i marchi collettivi e le indicazioni geografiche.
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