Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1208/2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1208 della Commissione, del 27 agosto 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 27/08/2018 In vigore dal: 27/08/2018 Documento ufficiale

Qual è lo scopo del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1208 e come si applica la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1208 della Commissione europea, entrato in vigore il 27 agosto 2018, stabilisce le regole per la corretta classificazione di determinate merci all'interno della nomenclatura combinata (NC), il sistema tariffario comune dell'Unione europea. L'obiettivo principale è garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata in tutti gli Stati membri, evitando interpretazioni difformi che potrebbero creare distorsioni negli scambi commerciali. Il regolamento si applica a operatori economici, importatori, esportatori e doganieri che devono classificare merci per fini tariffari, statistici e di controllo doganale. In pratica, il regolamento fornisce una tabella allegata che descrive specifiche merci e indica il codice NC corretto in cui classificarle, insieme alle motivazioni tecniche basate sulle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata. Nel caso specifico riportato nell'allegato, un analizzatore di ossigeno viene classificato nel codice NC 9027 10 10 come "analizzatore elettronico di gas o di fumi", poiché possiede le caratteristiche essenziali di uno strumento per analisi fisiche e chimiche. Un aspetto rilevante per le aziende è che le informazioni tariffarie vincolanti (ITB) precedentemente rilasciate e difformi da questo regolamento rimangono valide per tre mesi dalla data di entrata in vigore, garantendo un periodo di transizione.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1208 della Commissione, del 27 agosto 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1208 of 27 August 2018 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

30.8.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 220/4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1208 DELLA COMMISSIONE del 27 agosto 2018 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2018 Per la Commissione, a nome del presidente Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Designazione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) Apparecchio analogico elettrico che fa uso di sensori (cosiddetto «analizzatore di ossigeno») dalle dimensioni approssimative di 240 × 220 × 200 mm e dal peso di circa 4,3 kg. L'apparecchio si avvale della tecnologia coulometrica al fine di rilevare e misurare l'ossigeno in tracce e della tecnologia paramagnetica al fine di misurare accuratamente la percentuale di ossigeno nelle correnti di gas puro e in ambienti di gas multipli. Esso include un dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) inteso a presentare i risultati della misurazione. Include altresì un allarme acustico e visivo nonché uscite analogiche e digitali e una porta seriale bidirezionale. L'apparecchio è impiegato nel processo industriale del gas e nel controllo della qualità. 9027 10 10 La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 9027 , 9027 10 e 9027 10 10 . L'apparecchio possiede le caratteristiche e le funzioni di un apparecchio per analisi fisiche o chimiche (analizzatori di gas o di fumi) della voce 9027 . Cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 9027 , primo paragrafo, punto 8, che disciplina gli analizzatori di gas o di fumi per determinare e misurare il contenuto di gas, impiegati per analizzare gas combustibili o combusti nei forni a coke, nei generatori di gas, negli altoforni, ecc. La classificazione nella voce 9026 come strumento ed apparecchio di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas è esclusa poiché gli strumenti e gli apparecchi per analisi fisiche o chimiche sono più specificamente disciplinati dalla voce 9027 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 9026 , primo paragrafo, esclusione d)). L'apparecchio è un prodotto composito ai sensi della RGI 3 b) e va classificato secondo l'elemento che conferisce il carattere essenziale al prodotto. La rilevazione e la misurazione dell'ossigeno in un gas sono ritenute essere le funzioni che conferiscono il carattere essenziale all'apparecchio. L'apparecchio va pertanto classificato nel codice NC 9027 10 10 come analizzatore elettronico di gas o di fumi.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 1208/2018 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il Regolamento (UE) 2018/1208 è il riferimento normativo per la classificazione doganale nella nomenclatura combinata, essenziale per commercialisti, consulenti doganali e operatori del commercio estero che devono determinare i codici NC corretti per fini tariffari, dazi doganali e statistiche commerciali. La normativa si basa sulle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e sulle note esplicative del sistema armonizzato, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE per garantire uniformità nelle procedure doganali e nella tassazione delle importazioni/esportazioni.

Normative correlate

Regolamento UE 1963/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 della Commissione, del 28 agosto 2026,…
Regolamento UE 1961/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1961 della Commissione, del 24 agosto 2026,…
Regolamento UE 1929/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1929 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1904/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1904 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1926/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1926 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1928/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1928 della Commissione, del 7 agosto 2026, …
Regolamento UE 1925/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1925 della Commissione, del 6 agosto 2026, …
Regolamento UE 1914/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1914 della Commissione, del 5 agosto 2026, …

Altre normative del 2018

Applicazione del regime della cedolare secca per i contratti di locazione di immobili  co… Interpello AdE 145 Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’acconto dell’… Risoluzione AdE 145 Cambio valute luglio 2018 Provvedimento AdE 296587 Attuazione della disciplina di cui all’articolo 1, comma 6, e all’articolo 2, comma 4-ter… Provvedimento AdE 471 Cambio valute del mese di ottobre 2018 Provvedimento AdE 296500 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 april… Provvedimento AdE 89757 Modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, e successive modificazioni, rigu… Provvedimento AdE 106701 Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, c… Provvedimento AdE 2058594

Altri Regolamento UE

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1930 della Commissione, del 4 agosto 2026, relativo a… 1930/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1927 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante i… 1927/2026 Regolamento delegato (UE) 2026/1913 della Commissione, del 31 luglio 2026, recante una mi… 1913/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872 della Commissione, del 29 luglio 2026, che modif… 1872/2026 Regolamento (UE) 2026/1828 della Commissione, del 28 luglio 2026, che modifica il regolam… 1828/2026 Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1899 della Commissione, del 28 luglio 2026, recante i… 1899/2026
Vedi tutti i Regolamento UE →