Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1203/2021

Regolamento (UE) 2021/1203 del Consiglio del 19 luglio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2020/1706 per quanto riguarda l’inclusione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 19/07/2021 In vigore dal: 19/07/2021 Documento ufficiale

Quali sono i contingenti tariffari autonomi dell'Unione introdotti dal Regolamento UE 2021/1203 per i prodotti della pesca e quali dazi applicano?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2021/1203 modifica la normativa precedente introducendo contingenti tariffari autonomi (quote di importazione a dazio ridotto) per specifici prodotti della pesca, con applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2021. La norma riguarda importatori e trasformatori di prodotti ittici nell'Unione europea, nonché operatori commerciali che importano da paesi terzi. In pratica, il regolamento sospende i dazi doganali (applicando aliquota 0%) per prodotti come calamari della Patagonia, aringhe in salamoia e congelate, filetti di scorfani e altre specie ittiche, ma solo entro volumi annuali prestabiliti e per periodi determinati (principalmente dal 1° maggio 2021 al 31 ottobre 2022, con alcune eccezioni). Questa misura è stata adottata per compensare la perdita di preferenze tariffarie dei territori britannici d'oltremare a seguito della Brexit e la scadenza dei protocolli commerciali con Islanda e Norvegia, garantendo così un adeguato approvvigionamento all'industria di trasformazione dell'Unione.

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Riferimento normativo

Regolamento (UE) 2021/1203 del Consiglio del 19 luglio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2020/1706 per quanto riguarda l’inclusione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Council Regulation (EU) 2021/1203 of 19 July 2021 amending Regulation (EU) 2020/1706 as regards inclusion of autonomous Union tariff quotas for certain fishery products (Text with EEA relevance)

Testo normativo

22.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 261/1 REGOLAMENTO (UE) 2021/1203 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2020/1706 per quanto riguarda l’inclusione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) 2020/1706 ( 1 ) del Consiglio dispone l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023. Per ciascun contingente tariffario sono stati stabiliti volumi congrui onde garantire un adeguato approvvigionamento all’industria dell’Unione per tale periodo. (2) Per approvvigionarsi di determinati prodotti della pesca l’Unione dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Negli ultimi decenni la sua dipendenza dalle importazioni è aumentata sempre di più per coprire il consumo di prodotti della pesca. Al fine di non mettere a repentaglio la produzione di prodotti della pesca dell’Unione e garantire un approvvigionamento adeguato all’industria di trasformazione dell’Unione, è opportuno sospendere i dazi doganali per il calamaro della Patagonia, le aringhe in salamoia, le aringhe congelate, i filetti e lati di aringa congelati, i filetti di scorfani e varie specie di pesce congelato, nell’ambito di contingenti tariffari di volume congruo. (3) L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’UE e il Regno Unito ( 2 ) si applica in via provvisoria dal 1 o gennaio 2021. Tale accordo prevede un accesso in esenzione da dazi e contingenti per i prodotti della pesca originari. Tuttavia i paesi e territori d’oltremare (PTOM) britannici non sono più associati all’Unione e non beneficiano più di riduzioni tariffarie per le esportazioni di prodotti della pesca verso l’Unione. (4) Inoltre i protocolli aggiuntivi con l’Islanda ( 3 ) e la Norvegia ( 4 ) che prevedono contingenti per taluni pesci e prodotti della pesca sono scaduti il 30 aprile 2021. Poiché i negoziati per nuovi contingenti non si sono conclusi prima della scadenza dei protocolli aggiuntivi, potrebbe verificarsi una penuria di prodotti della pesca esenti da dazi destinati alla trasformazione nell’Unione. (5) È pertanto necessario modificare il regolamento (UE) 2020/1706. (6) Al fine di porre rimedio alle conseguenze del recesso del Regno Unito dall’Unione per quanto riguarda la perdita dello status preferenziale dei PTOM e alle conseguenze della scadenza dei protocolli aggiuntivi con la Norvegia e l’Islanda. Il presente regolamento entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi con effetto retroattivo a decorrere dal 1 o gennaio 2021, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) 2020/1706 è così modificato: (1) all’articolo 4, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) taglio ad anelli e taglio a strisce per i prodotti di cui ai codici NC 0307 43 35, 0307 43 91, 0307 43 92 e 0307 43 99;»; (2) l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2021. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2021 Per il Consiglio Il presidente J. PODGORŠEK ( 1 ) Regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio, del 13 novembre 2020, che apre e prevede la gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023 ( GU L 385 del 17.11.2020, pag. 3 ). ( 2 ) Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra ( GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10 ). ( 3 ) Protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda ( GU L 141 del 28.5.2016, pag. 18 ). ( 4 ) Protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ( GU L 141 del 28.5.2016, pag. 22 ). ALLEGATO Nella tabella dell’allegato del regolamento (UE) 2020/1706 sono aggiunte le voci seguenti: N. d’ordine Codice NC Codice TARIC Descrizione Quantitativo annuale del contingente (t) ( 1 ) Dazio contingentale Periodo contingentale «09.2508 ex 0307 43 35 10 Calamari della specie Loligo gahi , congelati, destinati alla trasformazione 75 000 0 % 1.1.2021– 31.12.2023 09.2509 ex 1604 12 91 13 93 Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, destinate alla trasformazione 15 000 (peso netto sgocciolato) 0 % 1.5.2021-30.4.2022 ex 1604 12 99 16 17 7 500 (peso netto sgocciolato) 0 % 1.5.2022 - 31.10.2022 09.2510 ex 0303 51 00 10 20 Aringhe ( Clupea harengus, Clupea pallasii ), congelate, destinate alla trasformazione ( *1 ) 10 000 0 % 1.5.2021 - 30.4.2022 5 000 1.5.2022 - 31.10.2022 09.2512 Pesci congelati, destinati alla trasformazione: 3 300 0 % 1.5.2021 - 30.4.2022 0303 55 30 10 sugarelli inca o del Pacifico ( Trachurus murphyi ) 1 650 0 % 1.5.2022 - 31.10.2022 ex 0303 55 90 95 altri pesci delle specie Trachurus spp., esclusi Trachurus trachurus , Trachurus murphyi e i suri ( Caranx trachurus ) 0303 56 00 10 Cobia ( Rachycentron canadum ) 0303 69 90 10 altri pesci 0303 89 90 11 21 30 91 0303 82 00 10 razze ( Rajidae ) 0303 89 55 10 orate ( Sparus aurata ) 09.2513 0304 86 00 20 Filetti di aringhe ( Clupea harengus, Clupea pallasii ), congelati, destinati alla trasformazione 25 000 0 % 1.5.2021 - 30.4.2022 ex 0304 99 23 10 20 Lati di aringhe ( Clupea harengus, Clupea pallasii ), congelati, destinati alla trasformazione ( *1 ) 12 500 0 % 1.5.2022 - 31.10.2022 09.2514 0304 49 50 10 Filetti di scorfani ( Sebastes spp.), freschi o refrigerati, destinati alla trasformazione 1 300 0 % 1.5.2021 - 30.4.2022 650 0 % 1.5.2022 - 31.10.2022» ( 1 ) Espresso in peso netto, salvo altrimenti specificato. ( *1 ) Dal 15 febbraio al 15 giugno il beneficio del contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica.

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