Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1202 della Commissione, del 22 agosto 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Czosnek galicyjski» (IGP)
Cosa stabilisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1202 riguardo alla registrazione di "Czosnek galicyjski"?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1202 della Commissione europea, del 22 agosto 2018, registra la denominazione "Czosnek galicyjski" come Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel registro ufficiale dell'Unione europea. Questo atto normativo si applica ai produttori e ai commercianti di aglio galiciano, garantendo loro la protezione della denominazione a livello europeo e il diritto esclusivo di utilizzarla per il prodotto originario della Galizia (Polonia). La registrazione è avvenuta secondo la procedura prevista dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda nella Gazzetta ufficiale e l'assenza di opposizioni entro il termine stabilito. In pratica, solo i produttori che rispettano le specifiche tecniche e geografiche del disciplinare possono commercializzare il prodotto con questa denominazione protetta, garantendo ai consumatori l'autenticità e la provenienza del prodotto.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1202 della Commissione, del 22 agosto 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Czosnek galicyjski» (IGP)]
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1202 of 22 August 2018 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications ‘Czosnek galicyjski’ (PGI)
Testo normativo
27.8.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 217/6
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1202 DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 2018
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Czosnek galicyjski» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(
1
)
, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Czosnek galicyjski» presentata dalla Polonia è stata pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
2
)
.
(2)
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Czosnek galicyjski» deve essere registrata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Czosnek galicyjski» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione
(
3
)
.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Pierre MOSCOVICI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1
.
(
2
)
GU C 110 del 23.3.2018, pag. 32
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (
GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36
).
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Il Regolamento (UE) 2018/1202 è lo strumento normativo per la registrazione di Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e Denominazioni di Origine Protette (DOP) nel sistema europeo di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Aziende agroalimentari e associazioni di produttori consultano il Regolamento (UE) n. 1151/2012 per comprendere i regimi di qualità, la protezione della denominazione, il disciplinare di produzione e le modalità di opposizione alle registrazioni.
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